Io ho votato 4 si oggi verso mezzogiorno....
ma al quorum purtroppo non ci si arriva....
Naturalmente ho votato 4 SI
una cellula embrionale (da morula o blastula) ed una cellula epidermica in effetti sono diverse.Lo sono il loro trascrittoma e proteoma.
Tecnicamente pero' usando il nucleo (genoma) di qualsiasi cellula somatica, e' possibile ottenere un embrione.
Lo hanno dimostrato ricercatori inglesi proprio una o due settimane fa e prima ancora coreani.
Se non ricordo male lo aveva già dimostrato Gurdon con la clonazione di anfibi mediante trasferimento del nucleo di cellule somatiche nel citoplasma di ovociti addirittura alla fine degli anni '60.
Purtroppo questo tipo di esperimenti troppo spesso crea sconcerto ed inquietudine in un'opinione pubblica più portata a credere a coloro che demonizzano in modo irrazionale la ricerca scientifica che alla deontologia degli scienziati.
Devo ammettere che oggi ho perso un po'di fiducia nel senso civico dei miei compatrioti: me lo aspettavo ma la delusione per i rusultati dell'affluenza alle urne restano cocenti.
Da "La Stampa" di oggi, vi posto un editoriale che condivido parola per parola
Una scelta che ci riguarda
12 giugno 2005 - di Luigi La Spina
Una scelta difficile quella che oggi sono chiamati a fare gli italiani. Il referendum sulla legge per la procreazione assistita, infatti, li pone davanti a questioni complesse per la specificità dell’argomento e delicate per le implicazioni morali conseguenti. Eppure, il futuro delle società moderne, con lo sviluppo delle scienze, da una parte, e l'allargamento del pluralismo etico, dall'altra, costringerà sempre più spesso la coscienza dei cittadini a prove molto ardue.
E' vero anche che la campagna referendaria, nonostante le rituali promesse, non sempre ha aiutato a chiarire i problemi e a semplificare il compito. La propaganda, ma forse era troppo ingenuo sperarlo, non si è uniformata al tono di lucida razionalità che il merito dei quesiti richiedeva, ma è ricorsa troppo spesso all’evocazione di paure ancestrali, a paragoni assurdi, ad anatemi biblici, a una fraseologia e una retorica più adatta a uno scontro mitologico che a un giudizio sull'opportunità di alcuni limiti che una legge dello Stato impone alla ricerca scientifica e alla pratica della procreazione assistita. Ecco perché è soprattutto necessario, per una scelta serena e consapevole, sfrondare la foresta di confusione mentale e di suggestione sentimentale che rischia di confondere il cittadino in una decisione che ha il diritto di poter prendere senza il ricatto di chi, consapevolmente o no, gli suggerisce di arrendersi alla complessità dell'argomento.
Non si tratta, innanzi tutto, di uno scontro di civiltà. I fautori del sì, cioè coloro che propongono la modifica della legge, non sono sostenitori dell'eugenetica, nipotini di Mengele, scientisti amorali. Quelli che la difendono non sono baciapile reazionari, vandeani plagiati da Ruini, ipocriti moralisti. Gli italiani non sono chiamati a decidere quando comincia la vita o sulle relazioni tra il diritto naturale e la legge positiva. Il confronto, ridotto all'essenziale, verte su questa più semplice domanda: la legge sulla procreazione assistita è troppo restrittiva per la libertà della ricerca scientifica e troppo costrittiva per le coppie che desiderano avere un figlio? Sarebbe meglio che il Parlamento la rivedesse in una prospettiva più liberale, cercando un accordo più ampio? Oppure è meglio conservarla così com'è?
L'informazione che giornali e tv hanno fornito all'opinione pubblica non è stata minore di quella che, nelle elezioni per il Parlamento, consente un giudizio, sia pure sommario, sui programmi dei leader di partito. In una democrazia, i cittadini non sono tenuti a essere specialisti né della politica, né della scienza. D'altra parte, i quesiti della consultazione toccano tutti, perché non riguardano solo le coppie sterili che desiderano un figlio, ma anche il futuro della ricerca medica nella lotta alle più gravi malattie dell'umanità. Astenersi dal voto per una presunta incapacità di comprendere il senso generale della consultazione o per un ingiustificato disinteresse all'argomento è, dunque, un pessimo alibi per concedere agli altri di scegliere per conto nostro.
Diversa è, evidentemente, la decisione di astenersi dal voto per far fallire il referendum e, quindi, conservare la legge così come è stata votata dal Parlamento. Si tratta di una scelta che la Costituzione consente e, perciò, è del tutto legittima. Anche perché, in precedenti referendum, è stata suggerita dagli stessi che ora se ne scandalizzano. I diritti non possono variare secondo le convenienze. Quello che è discutibile, invece, è l'opportunità morale e politica del ricorso a un mezzo che trasforma anche gli indifferenti e gli astensionisti abituali, per protesta o per altre ragioni, in difensori inconsapevoli del modo con il quale il Parlamento ha votato la legge.
Ci sono buoni motivi, dunque, per esprimere il proprio parere, sia pure con tutte le perplessità che la delicatezza delle questioni sollevate suscita nella coscienza di ciascuno. I dubbi che alcuni votanti della legge 40 hanno sollevato sull'intangibilità del testo approvato alle Camere, nella stessa maggioranza, fanno sperare che il raggiungimento del quorum e il prevalere dei sì costringano a quel riesame del provvedimento per cui si erano già battuti, invano, parlamentari di entrambi gli schieramenti. Così sarà possibile coniugare la responsabilità di una scienza che non può sentirsi svincolata da limiti morali alla libertà di cittadini che non devono vedersi imporre un'etica di Stato.
Ci ho pensato un po' su...
evitare che una minoranza modificasse una legge già votata dalla maggioranza
Minoranza rispetto a cosa, a questo punto? Perché la maggioranza sul 50%+1 potrebbe comunque essere una minoranza degli aventi diritto, eppure modificherebbe...
Inoltre, se andiamo a confrontare le singole posizioni per vedere la maggioranza, è giusto che una posizione abbia in pratica la possibilità di arrogarsi i voti degli astenuto, mentre l'altra no? Mi pare sfalsare le proporzioni, sapere quindi quale sia minoranza...
anche usando nuclei di cellule somatiche si puo' clonare una persona, ma non considero queste una persona in potenza come non la considero l'embrione
Però appunto "clonare"; partendo da cellule "casuali" si deve fare un processo da seguire del tutto a livello tecnico, mentre per l'embrione basta l'impianto, no? Ossia, l'embrione contiene quanto serve a formare naturalmente la persona, le cellule "casuali" no...
penso che dovrebbe essere equivalente alle cellule somatiche anche da un punto di vista giuridico
Anche perché farlo potenzialmente vorrebbe dire cambiare molte altre cose, e non parlo solo dell'aborto... a oggi si considera morta una persona quando sopraggiunge la morte cerebrale, l'encefalogramma piatto, anche se il cuore batte ancora, al punto che in tale situazione è permesso l'espianto. Un embrione ha encefalogramma curvilineo?
Onestamente resto dubbio su varie cose... per esempio, è giusto favorire un embrione ancora da essere, rispetto a un bambino di fatto?
oggi si considera morta una persona quando sopraggiunge la morte cerebrale, l'encefalogramma piatto, anche se il cuore batte ancora, al punto che in tale situazione è permesso l'espianto. Un embrione ha encefalogramma curvilineo?
Probabilmente questa domanda è retorica :
un embrione non ha un encefalogramma fino a quando non sviluppa un encefalo. L'abbozzo del sistema nervoso nell'uomo si sviluppa nella quarta settimana di vita, con l'embrione già impiantato nell'utero materno.
Ben diverso (anche se non credo si possa ottenerne tecnicamente l'encefalogramma) sarebbe il caso di un feto di tre mesi che per la legge 194 può essere ancora abortito e che ha un encefalo già piuttosto sviluppato.
Vedo molto dura la convivenza fra legge 194 e legge 40 immodificata.
un embrione non ha un encefalogramma fino a quando non sviluppa un encefalo
Appunto: una persona sviluppata con encefalogramma piatto è considerata morta al punto da poter effettuare espianti (a prescindere dallo stato del cuore, se batta o meno), e un embrione senza encefalogramma è considerato vivo e Umano al punto da essere sacro?
Vedo molto dura la convivenza fra legge 194 e legge 40 immodificata
Su questo c'è però da dire che la legge sull'aborto dovrebbe essere applicata (per quello era stata pensata) quando si ponga una scelta tra la salute della madre e quella del concepito; che poi sia stata trasformata in un (caro) metodo contraccettivo (a carico della comunità) è un altro discorso, ma almeno sotto quest'ottica non necessariamente sarebbero in disaccordo.
Ciao ragazzi, non ho capito una cosa di questo referendum:
Se vince il no per il terzo quesito, non viene automaticamente ostacolato il primo?
Il primo chiede di permettere la ricerca scientifica sugli embrioni, ma ciò può essere fatto lo stesso anche se non vince il sì nel terzo quesito, cioè se i diritti dell'embrione rimangono gli stessi di una persona umana?
Quello che mi chiedo cioè è come possano avvenire sperimentazioni sugli embrioni se i loro diritti sono gli stessi di una persona nata.
Grazie.
Se vince il no per il terzo quesito, non viene automaticamente ostacolato il primo?
Benvenuto/a !
A me sembra evidente che la risposta a questa tua domanda sia SI.
E per ora mi sembra evidente anche che vinceranno gli astenuti.
la legge sull'aborto dovrebbe essere applicata (per quello era stata pensata) quando si ponga una scelta tra la salute della madre e quella del concepito; che poi sia stata trasformata in un (caro) metodo contraccettivo (a carico della comunità) è un altro discorso, ma almeno sotto quest'ottica non necessariamente sarebbero in disaccordo.
Su questo hai ragione: purtroppo la legge sull'aborto è stata troppo spesso (assurdamente) considerata alla stregua di un metodo anticoncezionale, non vorrei però che la presunta sacralità dell'embrione portassero all'estremo opposto di considerare come pericolo per la salute della madre solo casi estremi come il rischio di morte o di invalidità permanente, costringendo troppe donne a partorire contro la propria volontà o a ricorrere a mezzi illegali per non farlo.
Cosa cambia, come cambia.
La fonte dei quesiti e della legge è il sito del Ministero dell’Interno http://www.interno.it/news/articolo.php?idarticolo=20822
Referendum popolare n. 1
Procreazione medicalmente assistita
Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore celeste)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita", limitatamente alle seguenti parti:
a) art. 12, comma 7, limitatamente alle parole: «discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente»;
b) art. 13, comma 2, limitatamente alle parole: «ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative»;
c) art. 13, comma 3, lettera c), limitatamente alle parole: «di clonazione mediante trasferimento di nucleo o»;
d) art. 14, comma 1, limitatamente alle parole: «la crioconservazione »?
a) ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
b) ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
c) ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
3. Sono, comunque, vietati:
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
Referendum popolare n.2
Procreazione medicalmente assistita
Norme sui limiti all'accesso
Abrogazione parziale
(Scheda di votazione di colore arancione)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti,
a) articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana";
b) art. 1, comma 2: "Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità";
c) art. 4, comma 1: "Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico";
d) art. 4, comma 2, lettera a, limitatamente alle parole: "gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della";
e) art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: "Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1,";
f) art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: "fino al momento della fecondazione dell'ovulo";
g) art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: "di cui al comma 2 del presente articolo";
h) art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: "ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre";
i) art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: "per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione", nonchè alle parole: "fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
a) ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
b) ART. 1.
(Finalità).
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
c) ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.
d) ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;
e) ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
f) ART. 6.
(Consenso informato).
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.
g) ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
3. Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
COMMA 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
h) ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
i) ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
Referendum popolare n.3
Procreazione medicalmente assistita
Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso
Abrogazione parziale
(scheda di votazione di colore grigio)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”, limitatamente alle seguenti parti:
f) art. 1, comma 1: «Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito»;
g) art. 1, comma 2: «Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità»;
h) art. 4, comma 1: «Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonchè ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico»;
i) art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente alle parole: «gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della»;
j) art. 5, comma 1, limitatamente alle parole: «Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1»; art. 6, comma 3, limitatamente alle parole: «Fino al momento della fecondazione dell'ovulo»;
k) art. 13, comma 3, lettera b), limitatamente alle parole: «e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente
articolo»;
l) art. 14, comma 2, limitatamente alle parole: «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre»;
m) art. 14, comma 3, limitatamente alle parole: «per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione», nonchè alle parole: «fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile»?
(!uesto quesito referendario e’ identico al quesito referendario n°2 tranne che le parti elencate qui di seguito.)
a) ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
k) ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
3. Sono, comunque, vietati:
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;
COMMA 2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.
Referendum popolare n.4
Procreazione medicalmente assistita
Divieto di fecondazione eterologa
Abrogazione del divieto
(Scheda di votazione di colore rosa)
Volete voi che sia abrogata la legge 19 febbraio 2004, n. 40, avente ad oggetto «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», limitatamente alle seguenti parti:
a) Articolo 4, comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. »;
b) Articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
c) Articolo 9, comma 3, limitatamente alle parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3»;
d) Articolo 12, comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro. »;
e) Articolo 12, comma 8, limitatamente alla parola: «1, »?
a) ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.
b) ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
c) ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
d) ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.
e) ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
Il testo della legge:
LA LEGGE N° 40 \ 2004
Legge 19 febbraio 2004, n. 40
"Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1.
(Finalità).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana(1) è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità (1).
ART. 2.(Interventi contro la sterilità e la infertilità).
1. Il Ministro della salute, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, può promuovere ricerche sulle cause patologiche, psicologiche, ambientali e sociali dei fenomeni della sterilità e della infertilità e favorire gli interventi necessari per rimuoverle nonché per ridurne l'incidenza, può incentivare gli studi e le ricerche sulle ecniche di crioconservazione dei gameti e può altresí promuovere campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di 2 milioni di euro a decorrere dal 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
ART. 3.
(Modifica alla legge 29 luglio 1975, n. 405).
1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"d-bis) l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità umana, nonché alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;
d-ter) l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare".
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
CAPO II
ACCESSO ALLE TECNICHE
ART. 4.
(Accesso alle tecniche).
1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico (1).
2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princípi:
a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della (1) minore invasività;
b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'articolo 6.
3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (2).
ART. 5.
(Requisiti soggettivi).
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1 (1), possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.
ART. 6.
(Consenso informato).
1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'articolo 5 sui
metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro.
Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.
3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo (1).
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.
5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'articolo 8 e all'articolo 9 della presente legge.
ART. 7.
(Linee guida).
1. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, linee guida contenenti l'indicazione delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.
2. Le linee guida di cui al comma 1 sono vincolanti per tutte le strutture autorizzate.
3. Le linee guida sono aggiornate periodicamente, almeno ogni tre anni, in rapporto all'evoluzione tecnico-scientifica, con le medesime procedure di cui al comma 1.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TUTELA DEL NASCITURO
ART. 8.
(Stato giuridico del nato).
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.
ART. 9.
(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).
1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 (2), il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, é l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.
2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3 (2), il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.
CAPO IV
REGOLAMENTAZIONE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE ALL'APPLICAZIONE DELLE TECNICHE
DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
ART. 10.
(Strutture autorizzate).
1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'articolo 11.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.
ART. 11.
(Registro).
1. È istituito, con decreto del Ministro della salute, presso l'Istituto superiore di sanità, il registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, degli embrioni formati e dei nati a seguito dell'applicazione delle tecniche medesime.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria.
3. L'Istituto superiore di sanità raccoglie e diffonde, in collaborazione con gli osservatori epidemiologici regionali, le informazioni necessarie al fine di consentire la trasparenza e la pubblicità delle tecniche di procreazione medicalmente assistita adottate e dei risultati conseguiti.
4. L'Istituto superiore di sanità raccoglie le istanze, le informazioni, i suggerimenti, le proposte delle società scientifiche e degli utenti riguardanti la procreazione medicalmente assistita.
5. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'Istituto superiore di sanità i dati necessari per le finalità indicate dall'articolo 15 nonché ogni altra informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni di controllo e di ispezione da parte delle autorità competenti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 154.937 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
CAPO V
DIVIETI E SANZIONI
ART. 12.
(Divieti generali e sanzioni).
1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro (2).
2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.
3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.
6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza (3), eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresí, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1 (2), 2, 4 e 5.
9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.
10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.
CAPO VI
MISURE DI TUTELA DELL'EMBRIONE
ART. 13.
(Sperimentazione sugli embrioni umani).
1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.
2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative (3).
3. Sono, comunque, vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;
b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo (1);
c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o (3) di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.
4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.
5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo.
ART. 14.
(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni).
1. È vietata la crioconservazione e (3) la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre (1).
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione (1) è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile (1).
4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.
6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.
7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.
8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.
9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 15.
(Relazione al Parlamento).
1. L'Istituto superiore di sanità predispone, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 11, comma 5, sull'attività delle strutture
autorizzate, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati al comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
ART. 16.
(Obiezione di coscienza).
1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al
direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate.
2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1.
3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento.
ART. 17.
(Disposizioni transitorie).
1. Le strutture e i centri iscritti nell'elenco predisposto presso l'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'ordinanza del Ministro della sanità del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, sono autorizzati ad applicare le tecniche di procreazione medicalmente assistita, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, fino al nono mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le strutture e i centri di cui al comma 1 trasmettono al Ministero della salute un elenco contenente l'indicazione numerica degli embrioni prodotti
a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita nel periodo precedente la data di entrata in vigore della presente legge, nonché, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali, l'indicazione nominativa di coloro che hanno fatto ricorso alle tecniche medesime a seguito delle quali sono stati formati gli embrioni. La violazione della disposizione del presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 50.000 euro.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, le modalità e i termini di conservazione degli embrioni di cui al comma 2.
ART. 18.
(Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita).
1. Al fine di favorire l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei soggetti di cui all'articolo 5, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente p er i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
la legge sull'aborto è stata troppo spesso £assurdamente) considerata alla stregua di un metodo anticoncezionale
Su questo avevo sentito una proposta: il primo aborto paga lo stato, il secondo a metà. Dal terzo in poi fatti tuoi...
Grazie Lewyn Martell.
Grazie Alyssa Arryn (un altro appunto: quello che dici e' assolutamente vero, ma io in effetti mi riferivo alla clonazione umana )
Grazie Mornon per le informazioni.
PS: se vogliamo discutere del concetto di vita forse e' il caso di aprire un altro forum
Ciao
Sapete una cosa? Ho buttato l'occhio sul sondaggio originale...
ora, non so quanti l'hanno interpretato come "si o no alla fecondazione assistita" o "si o no al referendum sulla fecondazione assistita", ma, nel primo caso, emerge un quasi 20% contrario...
ormai avevo perso le speranze!
Minoranza rispetto a cosa, a questo punto? Perché la maggioranza sul 50%+1 potrebbe comunque essere una minoranza degli aventi diritto, eppure modificherebbe...Inoltre, se andiamo a confrontare le singole posizioni per vedere la maggioranza, è giusto che una posizione abbia in pratica la possibilità di arrogarsi i voti degli astenuto, mentre l'altra no? Mi pare sfalsare le proporzioni, sapere quindi quale sia minoranza...
Sinceramente Mornon, non so cos'altro dirti oltre a quanto già scritto...
Prima di qualsiasi pronuncia sul merito dei quesiti si è voluto un filtro (il quorum), come dire di 'opportumità'. Italiani, secondo voi è opportuno esprimersi su tale quesito? Se il 50%+1 è concorde, allora si passa ad analizzare il risultato nel 'merito'. E' ovvio che possono vincere le ragioni di una minoranza, ma ciò è ritenuto accettabile proprio perchè la maggioranza degli italiani lo ha ritenuto tale; questo perchè, lo ripeto, in un referendum in realtà votano tutti. E' un sistema imperfetto (e perfettibille), ma sappiamo tutti che la democrazia formale non esiste. Mi dispiace ma io meglio di così non so risponderti.
A tale proposito, vista la mia attiva partecipazione a questa discussione, ritengo giusto dirvi cosa ho votato. Ebbene, alla fine ho deciso - a malincuore - di astenermi. A malincuore perchè mi sono reso conto di quanto sia inefficace in questa occasione il referendum abrogativo. Io avrei voluto votare la seguente opzione: signori parlamentari, in questa legge c'è qualcosa che non va; le parti interessate sono troppo coinvolte per essere oggettive e finiscono per confondere inevitabilmete chi non è interessato o chi non conosce i problemi in gioco. Tutti questi personaggi noti o meno noti ha fatto sì che la questione venisse posta in termini manichei dove da un lato ci sono i 'lungimiranti' e dall'altro i 'ciechi'.
Io preferisco _sempre_ il dialogo, ma esso questa volta ha perso. Ognuno si è affannato a schierarsi con il no o con il si ma nessuno ci ha spiegato _esattamente_ il perchè. Anche all'interno di una stessa categoria di persona che avrebbero _presumibilmente_ dovuto persarla allo stesso modo sono apparsi dei contrasti. Sabato ha parlato con due ginecologi (un uomo ed una donna) entrambi a favore della legge attuale. Stupito gli ho chiesto, in particolare, perchè impedire la ricerca sulle cellule embrionali ed _entrambi_ mi hanno risposto perchè vedono ogni giorno che cordoni ombelicali vengono gettati nella spazzatura (parole loro) quando potrebbero essere la base per ricerche sulle cellule ivi contenute (che, se ho capito bene, sono differenti sia dalle embrionali che dalle adulte) anche più produttive di quelle embrionali. A questo punto, sono di nuovo confuso. In tv, sento un primario ginecologo dell'ospedale di Napoli che a precisa domanda risponde - a denti stretti - che effettivamente la maggior parte delle coppie che vogliono sottoporsi ad inseminazione artificiale in realtà potrebbero avere figli in modo naturale. Ancora più confuso mi decido a fare finalmente un bel discorso con mio padre (medico ed esperto di infertilità di coppia, occupandosene da più di 20 anni) che conferma quanto detto dal ginecologo di Napoli (in realtà era alquanto stupito del fatto che un ginecologo ammettesse una cosa del genere ma aveva sentito anche lui l'intervista) e mi spiega molte cose. Al termine oltre ad essere confuso sono anche sconvolto perchè sono giunto alla conclusione che quello dell'inseminazione possa essere, in realtà, un falso problema.
L'impossibilità di esprimere (nel senso di mancanza di opzioni) la mia opinione e la confusione generata in larga parte da coloro che avrebbero dovuto fare chiarezza mi hanno spinto a fare la suddetta scelta.
Il mio auspicio è che si ritorni a discuterne in Parlamento con animi sereni e con il contributo positivo (e, possibilmente, disinteressato) di esperti del settore al fine di fare chiarezza su ogni aspetto della materia.
Italiani, secondo voi è opportuno esprimersi su tale quesito? Se il 50%+1 è concorde, allora si passa ad analizzare il risultato nel 'merito'. E' ovvio che possono vincere le ragioni di una minoranza, ma ciò è ritenuto accettabile proprio perchè la maggioranza degli italiani lo ha ritenuto tale; questo perchè, lo ripeto, in un referendum in realtà votano tutti
Vero, anche per questo mi lascia perplesso chi si astiene per il "no": loro vogliono esprimersi, ma non lo fanno perché lo trovano piú comodo...
Mi dispiace ma io meglio di così non so risponderti
Grazie per quanto hai detto, comunque
alla fine ho deciso - a malincuore - di astenermi
Perché non scheda bianca?
Vero, anche per questo mi lascia perplesso chi si astiene per il "no": loro vogliono esprimersi, ma non lo fanno perché lo trovano piú comodo...
lascia perplesso anche me...l'unica risposta che sono riuscito a darmi è quella dello scarso senso civico (se si astenessero solo ed unicamente per sostenere il 'no', beninteso) di cui parlavo.
Grazie per quanto hai detto, comunque
figurati
Perché non scheda bianca
mi sembra evidente: non è mia intenzione delegare agli altri la decisione sul merito dei quesiti referendari. La mia opinione contrasta con entrambe le opzioni ed io _non voglio_ appoggiare nè le ragioni del si nè quelle del no.