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La nuova legge Urbani
di John Petrucci Blu
creato il 24 marzo 2004

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John Petrucci Blu
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John Petrucci Blu
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Inviato il 24 marzo 2004 10:52 Autore

Da oggi è entrata in vigore, con prescrizione di 2 mesi, la legge Urbani sulla pirateria informatica. Cito in breve di cosa tratta:

 

Da oggi sarà vietato scaricare e scambiare film via Internet. Entra in vigore infatti il decreto legge 22 marzo 2004, n.72 contro la pirateria nel settore audiovisivo.

L’articolo 1 del decreto affronta la lotta alla pirateria cinematografica via Internet e prevede un inasprimento delle pene. Per chi metta «a disposizione del pubblico per via telematica, anche mediante programmi di condivisione di file tra utenti, un’opera cinematografica o assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa», ci sarà una «sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1500». Previste anche sanzioni penali con multe da 5 a 30 milioni di vecchie lire e reclusione da 6 mesi a tre anni per chi lo fa a scopo di lucro. Per i Provider c’è l’obbligo di vigilanza.

 

Il testo integrale del decreto lo trovate qui.

 

Che dire?

Innanzitutto è divertente come 1 mese fa il Governo abbia dato i fondi per incrementare la velocità delle ADSL per un maggiore "download" per poi dopo 1 mese impedirci di scaricare.

Senza contare che questa è la classica legge ridicola a favore delle Majors (di cui peraltro non ce n'è manco 1 italiana che produca film) per costringerci a comprare i DVD e le VHS originali di film a 20 Euro cad. quando ne valgono si e no 2.

 

E questa sarebbe la tutela del consumatore?

 

Se va avanti in questo modo, io mi trasferisco all'estero sul serio.


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Jaqen H'ghar
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Jaqen H'ghar
Lord Comandante della Torre delle Ombre

J

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1723 messaggi
Inviato il 24 marzo 2004 11:08

E' bello come riescano sempre a trovare la soluzione sbagliata ai problemi.

 

Sentiti Complimenti.

 

Jaqen


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Fede Stark
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Fede Stark
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2318 messaggi
Inviato il 24 marzo 2004 11:32

sono contento che qualcuno abbia aperto la discusione poichè è ora di fare un po di chiarezza....segue un articolo che spiega tutto bene...

 

 

----------Decreto Urbani? Come vietare al vento di soffiare----------

 

La notizia di un giro di vite legale contro gli utenti dei circuiti peer-to-peer mette in subbuglio l'Internet italiana. Solita confusione, solite Cassandre, solito copione: il legislatore si dimostra incapace di stare al passo con la Rete

 

---Non agitatevi. Non è cambiato niente.---

 

Il cosiddetto "decreto Urbani", la legge antipirateria che a detta di alcuni dovrebbe essere l'arma finale per stroncare i circuiti peer-to-peer, è l'equivalente legale della strega cattiva di Biancaneve: fa paura ed è brutta, ma è senza denti.

 

Secondo alcune drammatiche interpretazioni, questo decreto consentirebbe ai provider di fare da gendarmi dei circuiti peer-to-peer e spianerebbe la strada alle retate di utenti che abbiano scaricato un film da Internet o che abbiano semplicemente frequentato un circuito di scambio. L'Italia, si dice, starebbe per diventare uno "stato di polizia".

 

Non è vero, perché il decreto è semplicemente inapplicabile. E questo è un male, perché come disse Einstein, "non vi è nulla di più distruttivo per il rispetto del governo e delle leggi che l'emanar leggi che non è possibile far rispettare". Il buon Albert parlava del Proibizionismo statunitense dell'inizio del secolo scorso, ma le analogie con quell'esperimento infelice sono purtroppo assai calzanti.

 

Ripeto: state tranquilli. Non è cambiato niente, anche se in tanti vogliono farlo credere.

 

---Passato il panico? Allora ragioniamo---

 

Prima di tutto, scaricare e distribuire via Internet qualsiasi materiale (musica, video, foto), se fatto contro il volere di chi ne detiene il diritto d'autore, era illegale anche prima e ovviamente rimane illegale anche adesso. Il decreto Urbani prevede una sanzione amministrativa di 1500 euro, la confisca degli "strumenti" (il PC? il modem? Il cavo Ethernet?) e la trascurabile gogna della pubblicazione del provvedimento sui quotidiani. Ma della galera preannunciata dalle solite Cassandre non c'è traccia: c'era nelle bozze del provvedimento, ma è stata rimossa.

 

Non fate quella faccia: lo so che ormai c'è un'intera generazione di internauti, cresciuta online nei cinque anni ormai trascorsi dall'esordio di Napster (quello originale, non il cadavere riscaldato attuale), che è convinta che sia suo "diritto", in virtù della consuetudine, scaricare tutto quello che trova in Rete. E' ora di svegliarsi: in proposito ci possono essere giustificazioni etiche in determinate circostanze (scaricare un MP3 di una canzone che già si possiede su CD o di un brano non più in commercio, per esempio), ma per la legge passata e attuale sono irrilevanti. Se un file è protetto da vincoli di distribuzione, distribuirlo senza autorizzazione era e rimane comunque una violazione delle leggi sul diritto d'autore. Dire che così fan tutti è una scusa che non regge. Punto e basta.

 

In altre parole, se siete assidui frequentatori di WinMX, eDonkey, Kazaa e di tutti gli altri circuiti peer-to-peer e ne scaricate i film di prima visione, è inutile che vi facciate venire improvvisamente la strizza perché avete letto del decreto Urbani: eravate nell'illegalità anche prima. E' meglio che ve ne rendiate conto e prendiate le decisioni del caso.

 

Per contro, va chiarita una cosa che forse non è ben compresa dai bacucchi di tutto il mondo che ogni tanto si mettono in testa di legiferare a proposito di Internet: i circuiti di scambio non sono di per sé illegali. Tutto dipende da come li si usa.

 

Se scambiate un film o un brano soggetto a vincoli di distribuzione, state usando il circuito per commettere una violazione del diritto d'autore. Se invece scambiate le vostre foto, i vostri video autoprodotti o la vostra musica composta nello scantinato, siete nella più perfetta legalità, perché siete voi i detentori del relativo diritto d'autore e potete disporne come più vi pare. Usare Bittorrent per scaricare una distribuzione di Linux, come fa Mandrake.org, è un diritto legalmente inattaccabile.

 

Anche scaricare i trailer dei film è assolutamente lecito, e lo sarà anche scaricare le future canzoni di George Michael, se il cantante manterrà la promessa di concedere la libera distribuzione di tutti i suoi brani che comporrà dopo quelli dell'ultimo album "tradizionale". Gli usi legali del peer to peer ci sono eccome, anche se attualmente non sono certo preponderanti. Chiunque dica "P2P uguale pirateria" o è un incompetente, o mente sapendo di mentire.

 

Purtroppo anche la terminologia del settore contribuisce a offuscare i veri termini del problema. Si parla spesso di "opere protette dal diritto d'autore" (come fa il decreto Urbani), come se l'espressione fosse sinonimo di "opera che non si può distribuire liberamente". Questo è profondamente falso. Anche le opere liberamente distribuibili sono protette dal diritto d'autore. Il diritto d'autore consente all'autore di porre vincoli alla distribuzione della propria opera, ma non lo obbliga.

 

L'attuale modello commerciale discografico e cinematografico (e in misura minore quello letterario) ci ha abituati a pensare che diritto d'autore e vincolo siano gemelli siamesi, ma non è affatto così. Un autore che consenta la libera circolazione della propria opera non intacca assolutamente il proprio diritto legale a essere riconosciuto come padre dell'opera e a trarne esclusivo beneficio. Per questo preferisco parlare di opera vincolata per indicare un'opera che non è liberamente distribuibile.

 

---Gendarmi bendati---

 

Il fatto che i circuiti di scambio si prestino a usi perfettamente legali fa precipitare nel ridicolo l'altra apparente novità del decreto Urbani: l'obbligo, per i provider e per i fornitori di servizi, di segnalare alle autorità di polizia chi viola il diritto d'autore usando il P2P o siti Web (e a dire il vero il decreto sembra pensare più al Web che al P2P). E' una novità soltanto apparente, in quanto le leggi precedenti già prevedevano l'obbligo di comunicazione, come notato dall'ottima analisi di Andrea Rossato. La novità, se c'è, sta forse nella specifica sanzione amministrativa da 50.000 a 250.000 euro prevista per chi non rispetta l'obbligo. Come vedete, sono in realtà i provider a rischiare grosso, non gli utenti P2P.

 

Il ridicolo deriva dal dubbio che sta tormentando in questi giorni i provider: di preciso come dovrebbero rispettare quest'obbligo? Devono pattugliare attivamente la Rete, o limitarsi a segnalare i casi di violazione in cui si imbattono? Non si sa. E in entrambi i casi, come fanno a verificare che si tratti davvero di violazione? Per sapere se un utente sta violando il diritto d'autore in un circuito P2P, occorre intercettare il suo traffico di dati, ma già questo pone seri problemi di legalità, perché la riservatezza della comunicazione telematica è tutelata dalla legge.

 

Certo un provider o fornitore di servizi potrebbe mettersi passivamente in ascolto nei circuiti di scambio e trovare qualcuno che offre materiale non liberamente distribuibile. Ma per non rischiare di denunciare un innocente, dovrebbe sincerarsi che il materiale offerto sia davvero vincolato e non sia, per esempio, il file di un burlone che ha registrato i propri strimpellamenti e li ha intitolati "Anymore - Vasco Rossi" o si è messo un lenzuolo in testa e ha girato e messo online un video intitolato Ghost.

 

Anche dopo aver superato questo scoglio, resta il problema non trascurabile di associare il nickname dell'utente con una persona. E' inutile denunciare l'utente pincopalla732 alle autorità di polizia, se non si sa a chi corrisponde. Il provider può risalire facilmente all'indirizzo IP di pincopalla732, ma qui si ferma: solo le autorità di polizia possono associare un indirizzo IP, magari dinamico, all'utente al quale era assegnato in un dato momento, seguendo un iter non certo semplice.

 

Insomma, il provider, trasformato in improvvisato gendarme senza stipendio, può al massimo presentare alle autorità di polizia una lista di nickname e di indirizzi IP. Il fatto è che la lista, come ben sa chiunque apra anche una singola schermata di WinMX, rischia di essere talmente lunga e continuamente aggiornata da rendere impraticabile ogni azione. Come possono reagire le autorità di polizia se ricevono tutti i giorni dieci o ventimila segnalazioni di nickname di scambiatori illegali? Da chi cominciano le indagini? Che si fa, si tira a sorte?

 

---Farfalle e stalloni---

 

Oltretutto sabotare un sistema di sorveglianza di questo genere è banale, come ben sanno quelli della RIAA, che tentarono di bloccare Napster imponendo un filtro che conteneva i titoli delle canzoni: gli utenti le rinominarono usando l'alfabeto farfallino. E' altrettanto banale saturare i circuiti di file i cui nomi corrispondono a titoli di film (il decreto Urbani, curiosamente, tutela soltanto le "opere cinematografiche e assimilate") ma contengono tutt'altro, magari un filmetto amatoriale: il gendarme dovrà scaricarsi tutto il file e guardarselo per intero, perché potrebbe contenere spezzoni di opere vincolate. Se poi il filmetto è a luci rosse o mostra due ore di traffico autostradale, tedio e imbarazzo avranno presto la meglio anche sul tenente Sheridan più ligio.

 

Ciliegina sulla torta, queste leggi di tutela del diritto d'autore si estendono a tutti i film. Compresi, dunque, i film porno, ai quali è obiettivamente difficile abbinare il concetto di proprietà intellettuale, ma che sono comunque "opere cinematografiche e assimilate". I diritti violati dei pornografi potranno finalmente essere salvaguardati con tutto il rigore della legge. Forse non era proprio questo che il ministro aveva in mente, ma vedo già i titoli: "Decreto Urbani salva Cicciolina. E il suo cavallo".

 

Prima che pensiate che la direttiva europea sulla proprietà intellettuale recentemente approvata sia migliore del decreto Urbani, va chiarito subito un facile equivoco: è vero, diversamente dal decreto italiano la direttiva europea prevede di punire soltanto chi diffonde "su scala commerciale" ma non chi scarica. Tuttavia basta considerare un momento il modo in cui funzionano tutti i circuiti P2P per rendersi conto che chi scarica diventa automaticamente (salvo apposite contromisure) colpevole di diffusione: perché il circuito funzioni, ogni downloader deve essere anche uploader. E naturalmente un file messo a disposizione da un utente su Kazaa, per esempio, può essere scaricato da decine di migliaia di altri utenti, configurando sicuramente la "scala commerciale".

 

Parliamoci chiaro. Nonostante tutti questi bei tentativi di vietare per legge al vento di soffiare, gli utenti dei circuiti P2P che scambiano file vincolati sono troppi per poterli rincorrere tutti. Se ne potrà forse bastonare qualcuno per educarne altri, come è già stato fatto con patetici effetti boomerang negli USA, ma il fenomeno non cesserà di certo: semplicemente si evolverà come ha già fatto in passato, introducendo altre forme di scambio non intercettabili, per esempio creando reti di utenti che scambiano file cifrati e lo fanno soltanto con altri utenti la cui identità è loro nota, in modo da tener fuori gli spioni. Una sorta di grande circolo privato, ai quali si accede soltanto su invito, come già si fa con i circuiti di amici come Orkut.

 

---Comma profondo---

 

La mia unica preoccupazione è che questo decreto, come già è avvenuto per esempio con la legge sull'editoria del 2001, si accumuli nel repertorio delle leggi inapplicate e da tutti violate, ma comunque applicabili all'occorrenza ai personaggi sgraditi.

 

C'è, in particolare, un comma che mi inquieta non poco, perché contiene una disposizione che in sostanza rischia di imbavagliare il mondo informatico. Il comma 4 recita infatti che "chiunque pone in essere iniziative dirette a promuovere o ad incentivare la diffusione delle condotte di cui al comma 3" , vale a dire la diffusione o fruizione telematica di film o telefilm vincolati, "è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2000 e con le sanzioni accessorie previste al medesimo comma".

 

In altre parole, chiunque scriva un articolo che spiega come usare un circuito P2P o masterizzare un brano musicale rischia di incappare in questa sanzione. Persino documenti apparentemente innocui come le istruzioni per creare una rete privata virtuale (VPN), come avviene nelle comunicazioni intra- e interaziendali, possono essere visti come "sovversivi": spiegano come creare una rete che può essere usata per scambiare file vincolati. Il paragrafo di questo stesso articolo in cui descrivo sommariamente le possibili tecniche di elusione della sorveglianza dei provider, per dimostrare quanto sia futile l'approccio del decreto Urbani e quindi incentivare il legislatore a far di meglio, può essere interpretato invece come promozione o incentivazione di condotte illegali. Specialmente se pesto i calli a qualcuno.

 

Spiace per i dinosauri che non se ne sono resi conto, ma il mondo è cambiato. Il modello commerciale disco-cinematografico aveva senso quando non esistevano i personal computer e Internet e quindi era relativamente facile controllare la duplicazione delle opere, e oltretutto la duplicazione aveva un costo. Ora che esistono, ora che duplicare non costa più nulla, insomma ora che il genio è scappato dalla lampada e non c'è modo di ricacciarlo dentro, quel modello non ha più senso, e chiunque si ostini a difenderlo rischia di fare la figura ridicola di paladino della corporazione dei maniscalchi atterriti dall'avvento dell'automobile. E di estinguersi insieme ai maniscalchi, se non si evolve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spero di esservi stato d'aiuto e aver fatto un po piu di chiarezza su come stanno le cose


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AXL
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Inviato il 24 marzo 2004 11:54

Non voglio dire nulla di che, perchè non sono un esperto e non vorrei dire gastronerie. Ma, come ha detto Fede, scaricare materiale (film compresi) da Internet protetto da copyright, non era illegale anche fino a ieri? :lol:


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Fede Stark
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Fede Stark
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Inviato il 24 marzo 2004 12:14

si era illegale anche prima del decreto



John Petrucci Blu
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John Petrucci Blu
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Inviato il 24 marzo 2004 12:22 Autore

Davvero un'ottimo intervento che ha fatto grossa chiarezza.


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Damien Amfar
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Damien Amfar
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Inviato il 24 marzo 2004 12:50

Sì, veramente interessante. Me lo sono letto tutto d'un fiato.

Compliments! ^_^

 

 

In ogni caso... teniamo duro ragazzi, capiranno. :lol:

 

 

 

 

Ciau :lol:


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Ashan 'Tyr
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Ashan 'Tyr
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Inviato il 24 marzo 2004 14:23

domanda stupida... ma i diritti d'autore sussistono anche dopo la morte dell'autore o dopo la cessata distribuzione dell'opera... ^_^

mi pare di si... e non è una grandissima str*****a? mi sembra di sì, ma capisco che l'autore possa volere degli introiti dalla sua opera, ma farli valere per i discendenti non è assolutamente ingiusto???? il nipote di un musicista che c'entra coi diritti del nonno??? :lol:

detto questo, io la vedo molto come uno spauracchio questa legge [tra l'altro, per il discorso dei film... per me scaricarne uno non vuol dire rubare il biglietto, i film che vedrei scaricati sono quelli che comunque non vedrei al cinema. se un film è bello, lo vado a vedere su grande schermo (e capita sempre più di rado che ne valga davvero la pena... :lol: )]

 

che legge idiota


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Fede Stark
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Fede Stark
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Inviato il 24 marzo 2004 15:30

:lol::lol:^_^

eh eh eh eh eh eh

^_^^_^^_^

 

cmq non è tutta farina del mio sacco è materiale trovato in rete, cmq tra poco posto anche un'intervento a livello propriamente giuridico e legale che a me è sembrato molto interessante .... lo devo solo ritrovare nel web...

 

 

detto questo, io la vedo molto come uno spauracchio questa legge

 

questo decreto è paragonabile ad una pubblicità progresso, niente di piu e niente di meno, ovviamenteci sono anche aspetti legali poco simpatici....


F
Fede Stark
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Fede Stark
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2318 messaggi
Inviato il 24 marzo 2004 15:44

allora ho trovato un'intervento che avevo letto che si riferisce in gran parte alla parte giuridica del decreto e i conflitti con la legge sul copyright

 

buona lettura

 

 

 

Ho letto con attenzione il testo definitivo del decreto legge di cui tanto

si discute in questi giorni.Premetto che di legge qualcosina ne mastico,

essendo laureato in giurisprudenza.

 

Dunque, questo è il link della legge 633

del 1941, quella che tutela il diritto d'autore:

http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm Facendo un controllo incrociato tra

le disposizioni precedenti e quelle che inceve vanno ad aggiornare il testo

originario, ho potuto dedurre alcune cose.

 

La prima considerazione riguarda la tipologia di sanzione applicabile. La

reclusione è applicabile solo nel caso in cui vi sia un fine di lucro.

Questo lo si deduce dall'aggiunta della lettera a-bis) all'art. 171-ter

della legge del 1941. Praticamente "chi in violazione dell'articolo 16,

diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante programmi di

condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o assimilata

protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e connessioni

di qualsiasi genere" viene punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In buona sostanza con l'aggiunta di questo comma, si è inteso reprimere il

fenomeno del p2p dal punto di vista della piratieria nel senso più stretto

della parola: chi condivide (attenzione: si parla infatti solo di "chi

diffonde" e non di chi fruisce di tali opere) per fini di lucro, da adesso

in poi può rischiare grosso.

 

Se invece andiamo a guardare a cosa può succedere all'utente domestico che

scarica opere protette dal copyright, ci aiuta in tal caso l'art. 174-ter:

anche esso infatti subisce un'aggiunta da parte del decreto Urbani. Adesso

la nuova formula di questo articolo prevede che "Chiunque, in violazione

dell'articolo 16, diffonde al pubblico per via telematica, anche mediante

programmi di condivisione di file tra utenti, un'opera cinematografica o

assimilata protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, mediante reti e

connessioni di qualsiasi genere, ovvero, con le medesime tecniche, fruisce

di un'opera cinematografica o parte di essa, è punito, purché il fatto non

concorra con i reati di cui al comma 1, con la sanzione amministrativa

pecuniaria di euro 1500, nonché con la confisca degli strumenti e del

materiale e con la pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano

a diffusione nazionale e su di un periodico specializzato nel settore dello

spettacolo"

 

Innanzitutto spicca in maniera ben chiara l'esclusivo riferimento alle opere

cinematografiche o assimilate, per cui, almeno attenendosi al rigore

letterale della legge, le pesanti sanzioni di tale decreto non dovrebbero

applicarsi a chi scarica dal p2p altre tipologie di files. E poi resta

comunque salva l'applicazione della pena della reclusione nel caso in cui

questa attività di condivisione configuri il fine di lucro.

 

Per quanto riguarda invece la fantomatica attività di monitoraggio da parte

degli ISP, io direi che si sta facendo un po troppo allarmismo gratuito.

Iniziamo per punti. I commi che interessano più da vicino i provider sono il

4, 5 e 6. Il comma numero 4 nulla di nuovo e preoccupante secondo me

aggiunge a quello che già era previsto dalla precedente disciplina. Lo

riporto integralmente. "A seguito di provvedimento dell'Autorità

giudiziaria, i fornitori di connettività e di servizi comunicano alle

Autorità di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'

individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate"

 

Cosa significa? significa innanzitutto che i provider sono tenuti (come è

anche logico ) a comunicare alla autorità giudiziaria tutti i dati in loro

possesso per giungere ad individuare i responsabili delle condotte

sanzionabili nel caso in cui ci sia una indagine in corso. Ma sopratutto

significa che tale indagine in tal caso deve necessariamente essere partita

dalle forze dell'ordine o dalla stessa autorità giudiziaria. Cosa che era

perfettamente nei pieni poteri della magistratura e fattibile anche prima

dell'entrata in vigore di tale decreto. Non si fa alcun accenno invece ad

una attività di controllo degli ISP.

 

Analizziamo il comma 5. Si dice testualmente. "Su richiesta del Dipartimento

della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero dell'autorità

giudiziaria, per le violazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 174-ter

della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, fatto salvo

quanto previsto agli articoli 14, 15 e 16 e 17 del decreto legislativo 9

aprile 2003, n. 70, i fornitori di connettività e di servizi pongono in

essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai siti o a rimuovere i

contenuti segnalati"

 

In pratica, tradotto in italiano, nel momento in cui l'autorità giudiziaria

accerta le violazioni previste dal decreto Urbani, ne da comunicazione ai

provider. Su questi ultimi ovviamente ricade a questo punto l'obbligo sia di

rimuovere fisicamente il materiale incriminato e sia di oscurare i siti che

ospitano materiale coperto da copyright o che eventualmente promuovano od

incentivino le attività di file sharing. Se notate bene, nel comma appena

esposto si fa riferimento anche ai commi 14,15,16 e 17 di un altro decreto

legislativo (il numero 70 del 2003 che trovate

qui:http://www.interlex.it/testi/dlg0370. ) . Di cosa si parla in

quest'altra legge? praticamente si affrontano vari aspetti legati all'

e-commerce e i commi menzionati prevedono una serie di limitazioni di

responsabilità dei provider per quanto riguarda le informazioni trasmesse,

memorizzate e infine i servizi di hosting. Si noti questo passaggio del

comma 17: "Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il

prestatore è comunque tenuto:

a) ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria o quella amministrativa

avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività

o informazioni illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della

società dell'informazione;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le

informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione del

destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di memorizzazione dei dati,

al fine di individuare e prevenire attività illecite. "

Ovvero nulla di nuovo sotto al sole.

 

Che significa? significa che già un anno fa (aprile 2003) questo decreto legislativo permetteva, anzi obbligava i provider che avessero avuto conoscenza di attività illecite compiute da parte dei propri clienti ad informare senza indugio l'autorità giudiziaria.

 

Infine l'ultimo comma, il numero 6: "I fornitori di connettività e di

servizi che abbiano avuto effettiva conoscenza della presenza di contenuti

idonei a realizzare le fattispecie di cui all'articolo 171-ter, comma 2,

lettera a-bis), e all'articolo 174-ter, commi 3 e 4, della legge 22 aprile

1941, n. 633, e successive modificazioni, provvedono ad informarne il

Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno ovvero l'

autorità giudiziaria, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, 15, 16

e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"

 

Traduzione: non è cambiato nulla rispetto ad un anno fa. Se leggete

attentamente ( ma nemmeno troppo attentamente) non si parla in alcun punto

di una qualunque attività di monitoraggio con filtri o ammeniccoli vari.

Assolutamente! Si ribadisce soltanto che nel momento in cui i provider

giungano a conoscenza di un atteggiamento sanzionabile dal decreto Urbani,

devono darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria. Quindi ciò è

cosa ben diversa dal dire che adesso l'attività di indagine e di ispezione è

riservata ai singoli provider. Tra le altre cose non si accenna minimamente

alle modalità pratiche e concrete con le quali i provider potrebbero

giungere a conoscenza di una attività illecità.

 

Tenete ben presente che quando il legislatore intende essere preciso e

meticoloso, lo è in maniera impeccabile. Quello che sto dicendo è che se si

fosse voluto approntare un sistema informatico di riconoscimento di queste

attivita di condivisione dei files, state pur tranquilli che il decreto si

sarebbe concluso con una formula in cui si rinviava a dei regolamenti di

attuazione da emanarsi entro tot. giorni che avrebbero dovuto stabilire le

modalità concrete con cui effettuare tali controlli, cosa che invece non è

avvenuta. Ergo, il legislatore volutamente si è mantenuto più sul vago,

parlando in maniera generica di "effettiva conoscenza", che vul dire tutto e

niente.

 

Questo spiegherebbe anche una probabile infondatezza di quelle tesi che

vorrebbero collegare un eventuale controllo degli ISP alla quantità di dati

scaricati dall'utente. Non credo proprio che sia ammissibile una cosa del

genere: sarebbe come se il concessionario ti vendesse un'automobile per poi

controllare quanti kilometri hai fatto e denunciarti perchè guidi troppo.

Inoltre si fa sempre riferimento ai commi 14,15,16 e 17 dell'altra legge, in

senso favorevole agli ISP, che hanno sempre la possibilità di andare esenti

da responsabilità talora vi siano tutta una serie di circostanze.

 

Un solo punto mi da da pensare, ed è il comma 7 in cui si prevede che: "La

violazione degli obblighi di cui ai commi 4, 5 e 6 è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da 50.000 a 250.000 euro" Ora delle due l'una. O i

provider si comporteranno come prima e chiuderanno un occhio su questo

decreto e quindi nessuno verrà multato e loro non si beccano la multa,

oppure ci andranno giù pesantemente e iniziaranno a fioccare le prime

denuncie, anche se conservo sempre i miei dubbi su come saranno effettuate

tali indagini e su come gli ISP possano avere una "effettiva conoscenza".

 

In quest'ultimo caso però la vedo davvero brutta per il futuro delle adsl

italiane. Non sono un analista di mercato, ma non ci vuole di certo la sfera

di vetro per capire che nel momento stesso in cui si saprà di un qualsiasi

provider (che sia Tin, Tiscali, Alice, Libero e chi più ne ha più ne metta)

che ha denunciato un suo cliente all'autorità giudiziaria, praticamente si

sarà scavato la fossa da solo. Forse dovremo rispolverare il vecchio modem

56 K? Io credo tutto sommato di no e secondo me questa faccenda si risolverà

nella solita maniera italiana. una grande bolla di sapone....

 

 

 

 

forse articolo un po piu noiosetto da leggere ma esaustivo per quanto concerne la parte giuridica

 

con questo articolo e quello nel post precedente spero di aver fatto sparire molti dubbi

 

ho trovato molti altri articoli ma questi due secondo me sono quelli fatti meglio

 

ora tirate voi le conclusioni del caso

 

cmq hanno aperto una raccolta firme per una petizione se a qualcuno interessa il linck è questo:

 

http://no-urbani.plugs.it/


B
Brandon Stark
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Brandon Stark
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B

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Inviato il 24 marzo 2004 16:08

Fortuna ke vivo in Suiss ^^^^^^^^


F
Fede Stark
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Fede Stark
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F

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Inviato il 24 marzo 2004 16:39

e va beh in svizzera vige la normale legge sul copyright ... + o - come in italia ...

 

no???


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Inviato il 24 marzo 2004 17:32

no comment


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Inviato il 24 marzo 2004 18:09

Complimenti a Fede per l'intervento....vedo dalla tua scheda che sei dell'81 e sei già laureato in giurisprudenza....a ri-complimenti, collega.....

 

Secondo me, come dicevi giustamente, questa è uno dei tanti esempi di legge-specchietto per le allodole, classica specialità dei governi italiani (l'ultimo, poi, ci sta dando sotto a manetta....)......

 

Da un lato possono strombazzare, con la lobby del copyright e con UE (che sul copyright sta rompendo 'nu poco le ******) di "COMBATTERE LA PIRATERIA", da l'altro non fanno niente di effettivamente valido, così non si rendono impopolari e soprattutto non rompono le uova nel paniere alla lobby delle telefoniche.....

 

Come hai ottimamente evidenziato, il fatto che non ci sia traccia di uno straccio di rinvio a norme attuative è illuminate...

 

quanto poi alle sanzioni per provider è un altro classico....."MAXI-MULTE PER CHI AIUTA I PIRATI"......magari qualcuna la faranno, ovviamente i provider ricorreranno e vinceranno, appellandosi al concetto di "effettiva conoscenza" (e che i provider sono tenuti all'effettiva conoscenza?), e tutto finirà all'acqua di rose.....

 

Che dire....mala tempora currunt........


Some people choose to see the ugliness in this world, the disarray. I choose to see the beauty. To believe there is an order to our days. A purpose.

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Damien Amfar
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Inviato il 24 marzo 2004 18:49
domanda stupida... ma i diritti d'autore sussistono anche dopo la morte dell'autore o dopo la cessata distribuzione dell'opera... ^_^

mi pare di si... e non è una grandissima str*****a? mi sembra di sì, ma capisco che l'autore possa volere degli introiti dalla sua opera, ma farli valere per i discendenti non è assolutamente ingiusto???? il nipote di un musicista che c'entra coi diritti del nonno??? ^_^

detto questo, io la vedo molto come uno spauracchio questa legge [tra l'altro, per il discorso dei film... per me scaricarne uno non vuol dire rubare il biglietto, i film che vedrei scaricati sono quelli che comunque non vedrei al cinema. se un film è bello, lo vado a vedere su grande schermo (e capita sempre più di rado che ne valga davvero la pena... :lol: )]

 

che legge idiota

Sull'ereditarietà del diritto d'autore sono in disaccordo. Il copyright viene trattato (credo per essere giuridicamente classificabile, ed univoco, chiedo aiuto ai guardiani-avvocati) come una propietà, intellettuale, dell'autore.

Una proprietà che quindi si trasferisce ai suoi figli come ogni altra.

Che sia poi giusto riconoscere ai figli un "premio" per esser discendenza di questo o quello è tutto da decidere.

Dipende però, più che altro, da una questione di validità TEMPORALE penso.

Ovvero: "Per quanto tempo è giusto riconoscere questa propietà?"

I 150 anni (100 o quel che è) che vengono posti come periodo di "riconoscimento" di questa propietà infatti sono, a mio parere, troppi. Per quanto sia FONDAMENTALE che li si riconosca, per opere d'arte.

 

 

Per quanto riguarda la legge a me sembra che sia come voi dite, ovvero una sorta di mostro che serva a spaventare i "non-addetti-ai-lavori".

Io ritengo che per combattere la pirateria sia invece necessario IMPORRE alle major un diverso comportamento di prezzo (perchè se la DOMANDA CALA IL PREZZO SCENDE... nel resto dell'universo, mentre in italia... :lol: ).

Questo servirebbe, IMHO, a diminuire la pirateria (che nei paesi latini sarebbe comunque un fenomeno dilagante) ma anche a creare una maggiore fiducia nei confronti delle Label.

Basta dire che la pubblicità su CD e Videocassette è oramai ridotta a presenza-zero, sintomo del fatto che il pubblico non crede più a nulla (o quasi) di ciò che dicono, fatto rilevato dagli operatori di marketing delle label, che quindi consigliano un disinvestimento in spot.

 

 

La questione è bella complicata.

 

 

 

 

Ciau ^_^


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