Stasera a Roma:
"Abbiamo deciso di organizzare un flash-mob contro il ddl Urbani per Lunedì 19. L’appuntamento è alle 18 a P.zza Navona angolo Corsia Agonale (il vicolo che porta davanti al Senato). Ci troveremo tutti lì con una benda da pirata sull’occhio (provvederemo noi a fornirvene se non ne avete), ognuno si porterà un cd masterizzato da casa. Al suono del fischietto i presenti cominceranno a scambiarsi i cd fino al secondo fischio che sancirà la fine dello scambio. A quel punto ognuno tornerà a casa con il cd che gli è rimasto in mano. In pratica metteremo in scena ciò che accade quotidianamente nei siti di file shearing. L’operazione durerà in tutto qualche minuto, stavolta abbiamo contattato anche i siti puntoit, puntoinformatico
no-urbani.plugs.it , key4biz e giornale tecnologico che si sono occupati nei giorni passati della questione, perché il problema è trasversale, interessa tutti e per la buona riuscita dell’iniziativa è essenziale essere in molti!!
Attendiamo adesioni!! "
Trovo la cosa simpatica
Per chi ci può andare...
abito a Milano... che sfortuna... l'avrei fatto volentieri!!
...il problema delle manifestazioni intelligenti come questa alla fine non verranno capite...
cmq grande idea!!!!!
news di oggi
-----DL Urbani, interviene BSA-----
L'alleanza dei produttori di software proprietario si scaglia contro gli emendamenti che prevedono l'informativa da associare ad ogni file protetto in giro sulla rete nonché l'estensione del compenso per la copia privata
22/04/04 - News - Roma - Mentre a Montecitorio ieri è iniziato il dibattito sul provvedimento di conversione del decreto legge Urbani su cinema e pirateria con la discussione di alcuni dei numerosi emendamenti al testo, sulla questione interviene la Business Software Alliance (BSA), l'associazione che raccoglie i produttori di software proprietario.
BSA ha espresso "la più ferma opposizione" a quegli emendamenti che porterebbero all'introduzione di quello che viene definito un bollino virtuale su ogni opera dell'ingegno circolante in rete, cioè la "nota informativa" su cui puntano i promotori del provvedimento. Medesima opposizione viene espressa contro l'estensione del compenso per la copia privata.
Da quest'ultimo punto di vista, BSA ha spiegato in una nota che, se passasse questa visione, "l'utente verrebbe "tassato" quattro volte solo per disporre della possibilità (teorica) di realizzare col suo computer una copia privata di un file digitale: infatti SIAE raccoglie compensi sul prezzo d'acquisto dell'hardware (il computer stesso), del software per masterizzare la copia, del supporto (il CD vergine su cui si copia l'originale) e del prodotto originale (quello che s'intende copiare), non di rado peraltro protetto da meccanismi anti-copia".
Secondo BSA in Europa la delicata materia è già regolamentata mentre la regolamentazione nazionale "che non trova corrispondenti in nessun altro Paese al mondo, viola il principio della consultazione delle parti, senza altresì introdurre una valutazione del reale impatto economico della copia privata e delle misure tecniche di protezione".
BSA fa anche notare come il DL Urbani era pensato contro la pirateria e il P2P illecito e che "la copia privata non ha nulla a che fare con la pirateria: è lecita, in quanto si copia un originale regolarmente acquistato. Ciò cui dunque mira l'emendamento è coprire i mancati introiti per diritti d'autore dovuti al fenomeno della pirateria informatica e del P2P con i proventi riscossi per la copia privata". "Chiaramente - afferma BSA - un principio del tutto scorretto".
Per quanto riguarda l'introduzione del bollino virtuale, BSA ritiene che l'emendamento produrrebbe come unico risultato quello di "limitare significativamente la disponibilità di contenuti on-line, violando inoltre le norme internazionali in materia di proprietà intellettuale".
"Oltre a essere impossibile da gestire - continua BSA - l'emendamento proposto è anche controproducente: anziché sostenere le attività di contrasto alla pirateria, il bollino virtuale creerebbe infatti un aggravio aggiuntivo ai danni di coloro che intendano rendere disponibili le proprie opere on-line, in completa contraddizione con gli scopi del decreto legge in discussione".
Per questi motivi "BSA chiede con la massima urgenza che i commi 1 e 8 dell'art. 1 del Decreto Legge vengano stralciati per diventare oggetto di un disegno di legge ad hoc, finalizzato a regolare la materia nei tempi e nei modi più adeguati".
L'Ordine del giorno della Camera di oggi prevede la prosecuzione dell'esame del provvedimento (qui http://www.camera.it/_dati/leg14/lavori/st...4PDL0059010.pdf il testo presentato ieri alla Camera a cui, però, devono ancora essere integrati gli emendamenti, sui quali oggi dovrebbe chiudersi la votazione).
lascio giudicare a voi le ultime news....
-----Il DL Urbani ora prevede la reclusione-----
I provider respirano dopo il passaggio di un emendamento che cancella contestate disposizioni. Governo battuto in Aula ma ciò che passa, e preoccupa i giuristi, è la responsabilità penale per chi condivide file protetti
Meno obblighi per gli ISP
22/04/04 - Flash - Roma - Tra gli eventi e le dichiarazioni che hanno segnato la confusa giornata di oggi in cui la Camera ha approvato il provvedimento di conversione in legge del decreto Urbani spicca la preoccupazione che alcuni giuristi hanno espresso a Punto Informatico su una questione centrale passata praticamente sotto silenzio: una piccola sostanziale modifica alle attuali normative sul diritto d'autore.
La questione è complessa ma si può ridurre, sostanzialmente, al fatto che con la modifica introdotta all'articolo 171-ter l'uso illecito del file sharing può tradursi in una responsabilità penale a carico dell'utente, con sanzioni che comprendono anche carcere tra 6 mesi e 3 anni. Una situazione che peraltro risolve anche tutta una serie di problematiche collegate alle attività di indagine dinanzi ad un reato piuttosto che ad un illecito amministrativo. La situazione è affrontata con lucidità da Andrea Rossato nella seconda pagina di questo articolo.
La speranza di chi ha scritto sulla questione a Punto Informatico è che questa formulazione possa essere frutto di una clamorosa svista e dunque sia totalmente rivista nel seguito dell'iter parlamentare. Il provvedimento passa ora al Senato che potrebbe, evidentemente, modificare una normativa che continua a sollevare scalpore. "Se può essere difficile pensare ad una svista - scrive un esperto di diritto a PI - è certo molto più problematico ipotizzare che sia stato fatto apposta".
Ma oggi è stata anche la giornata in cui il Governo è stato battuto (179 sì contro 172 no) ed è così passato in Aula un emendamento al testo sul fronte della responsabilità dei provider, che rimuove gli obblighi per "i prestatori di servizi della società dell'informazione che siano venuti a conoscenza della presenza di contenuti idonei ad integrare le violazioni commesse per via telematica" di "informarne con immediatezza il Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell'Interno o l'autorità giudiziaria".
Il passaggio dell'emendamento è stato salutato con grande sollievo dall'opposizione in quanto, come ha sottolineato il diessino Pietro Folena, tra i presentatori dell'emendamento, "per la seconda volta in poche settimane, prevalgono gli argomenti del popolo della rete contro chi vuole impedire la circolazione delle idee". A felicitarsi del passaggio dell'emendamento anche il senatore Fiorello Cortiana dei Verdi secondo cui "il decreto Urbani, nella sua formulazione originaria proposta dal Governo era sbagliato e inaccettabile". Cortiana ha dichiarato che ora al Senato si dovrà "passare all'attacco" per una "riduzione dei danni fatti da Urbani".
Sulla questione è intervenuto anche il ministro all'Innovazione Lucio Stanca secondo cui "l'approvazione del DL Urbani da parte della Camera dei Deputati è un significativo passo per fronteggiare un problema molto complesso come quello della tutela della proprietà intellettuale nell’era digitale. Credo che il provvedimento affronti in modo bilanciato le esigenze che, per certi aspetti, sono contrastanti e, in un certo senso, esso anticipa la prossima Direttiva Europea". Stanca ha anche spiegato che "oltre alle norme saranno le stesse tecnologie a fornirci soluzioni atte a garantire l’accesso telematico alle opere protette, assicurando nel contempo i pagamenti dei relativi diritti in un rapporto diretto tra produttori dei contenuti e gli utilizzatori".
Invece, il ministro ai Beni culturali Giuliano Urbani ha definito marginale il cambiamento avvenuto e il Governo ha successivamente spiegato di non essere intenzionato a reintrodurre gli oneri precedentemente previsti per i provider al Senato.
L'approvazione del provvedimento nel suo complesso a Montecitorio è passata con 221 voti a favore, 12 contrari e ben 175 astenuti. Ad aver votato contro, sostanzialmente, sono solo i Verdi e Rifondazione comunista.
Ma ecco, qui di seguito, come accennato, una prima analisi della preoccupante rivisitazione del diritto d'autore che si introduce con la nuova normativa.
Il DL Urbani ora prevede la reclusione
I provider respirano dopo il passaggio di un emendamento che cancella contestate disposizioni. Governo battuto in Aula ma ciò che passa, e preoccupa i giuristi, è la responsabilità penale per chi condivide file protetti
Preoccupante modifica al diritto d'autore
Roma - Il demonio si nasconde nei dettagli e la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Entrambe le affermazioni ben si adattano a quanto sta avvenendo. Vediamo perché.
La Commissione cultura della Camera dei Deputati ha licenziato il testo della legge di conversione del decreto Urbani sulla "pirateria" e la contestuale sovvenzione ad un cinema in evidente crisi, quello nostrano. L'iter procede adesso con l'esame da parte del plenum della Camera. Avevo già commentato le novità, assai poco rilevanti invero, contenute nel provvedimento. Ora vale la pena di commentare il lavoro degli onorevoli commissari.
Il decreto ha sollevato notevoli perplessità, di cui Punto Informatico ha fornito costantemente notizia. Chi scrive ritiene che molte di tali perplessità, rispetto al testo in vigore, siano prive di solido fondamento. Sta di fatto che la commissione ha notevolmente modificato il testo dell'art. 1, quello dedicato alla repressione di chi "ruba un'emozione".
L'originario apparato sanzionatorio è sparito, lasciando spazio a modifiche, passate quasi inosservate, all'art. 171-ter della legge sul diritto d'autore.
L'articolo in questione copre l'abusiva duplicazione di opere protette diverse dal software: se compiuta per uso non personale ed a fini di lucro la condotta è sanzionata con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Il comma 2 del testo del decreto, come emendato dalla commissione, sostituisce la locuzione a fini di lucro con quella per trarne profitto. Il comma 3 introduce, sempre all'art. 171-ter, la lettera "a-bis)" che sanziona con la medesima pena chi, per trarne profitto, comunica al pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.
Sebbene questa seconda modifica possa apparire pleonastica, le lettere a) e b) paiono già includere questa ipotesi, la prima è invece di notevole rilevanza.
Per dirla con la Corte di Cassazione, sostituire al dolo specifico del "fine di lucro" quello del "fine di trarne profitto", comporta un'accezione piú vasta, che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale, ed amplia pertanto i confini della responsabilità dell'autore (Cass., sez. III, 25-06-2001).
Come ebbe a dire ad esempio il Tribunale di Torino, il fine di lucro non può intendersi come comprendente anche il semplice risparmio di costi, ma deve limitarsi all'immediato incremento patrimoniale, che non è ravvisabile qualora la duplicazione sia avvenuta a fini personali (T. Torino, 13-07-2000).
Le cose stanno però diversamente nel caso del profitto: esso è infatti integrato dal risparmio del costo di acquisto, può essere facilmente argomentato.
Si tratta di una novità che modifica in profondità un'importante disposizione penale della normativa sul diritto d'autore, novità la cui portata non è facilmente valutabile a priori.
Possiamo però tentare di analizzare un caso concreto per comprendere l'eventuale operare del nuovo assetto normativo. Io scarico un brano musicale con un software per l'accesso alla rete eDonkey. Scelgo questo network di condivisione dei file, assai diffuso nel nostro paese, per via del fatto che, mentre in alcuni network chi scarica può esimersi dal condividere, in esso, qualora si operi un download, nel mentre questo procede le porzioni del file già scaricato sono poste automaticamente in condivisione senza che l'utente possa disabilitare questa funzionalità.
Ora, sto scaricando per uso personale? Direi di no, dal momento che pongo in condivisione anche per l'altrui uso ciò che scarico. Sto scaricando per trarne profitto? Se il profitto è integrato dal risparmio del costo di acquisto, direi di si.
Rispetto al testo in vigore, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria qualora manchi il dolo di lucro – il che significa, ad esempio, che gli atti di accertamento della violazione non possano includere la perquisizione del domicilio privato (art. 13 L. 689/1981) – ora la condivisione di file contenenti opere protette può integrare una fattispecie di reato assai piú grave di quella prevista nella versione originaria, e mai pubblicata, del DL Urbani. In questa, infatti, il file-sharing veniva inserito al primo comma dell'art. 171 della legge sul diritto d'autore, il quale prevede sanzioni penali pecuniarie (una multa), ma non la reclusione.
E poco importa che la condotta di chi si limiti a scaricare, senza porre in condivisione opere protette, non rientri nelle disposizioni in esame: è noto come un sistema di file-sharing in questo modo non possa funzionare...
Dicevo che le conseguenze di un'eventuale approvazione del testo uscito dalla Commissione non sono facilmente prevedibili. Le modifiche analizzate, a mio parere, avranno quanto meno l'effetto di rendere ancor piú incerta la normativa risultante ed allargheranno a dismisura il potere discrezionale dei magistrati.
Il rischio concreto è che emerga una giurisprudenza che consideri reato l'attività di centinaia di migliaia di adolescenti i quali, com'è noto, utilizzano sistemi di condivisione dei file non certo per guadagnarci, e, forse, nemmeno per risparmiare: rimane infatti da dimostrare che chi scarichi opere protette, in mancanza di tale possibilità, sarebbe disposto ad acquistarle, magari al prezzo a cui esse sono attualmente vendute.
Parlare di furto delle emozioni ha quindi il solo scopo di utilizzare un argomento evocativo, quanto privo di ogni riferimento alla realtà, al fine di estirpare un comportamento improntato alla condivisione del sapere e del piacere intellettuale, comportamento surrettiziamente ritenuto causa di tutti i mali di un'industria. Rimane il fatto che, se tali norme divenissero legge dello Stato, il furto potrebbe infine essere punito come merita, eliminando l'ipocrisia che contraddistingue il decreto attualmente vigente.
Nel mentre scrivo apprendo che il governo è stato battuto alla Camera, che ha approvato un emendamento soppressivo del comma 7 del decreto, relativo alle supposte attività di sorveglianza degli ISP. Come già scrissi, la norma era inutile ed inutile è la sua sopressione.
Nessuno ha presentato emendamenti che incidano sulle norme analizzate, le quali maggiormente avrebbero dovuto preoccupare chi sia attento alle libertà, digitali o reali che siano, ed alla certezza del diritto
news di oggi
-----P2P, Urbani: al Senato andrà liscia-----
Il Ministro non appare turbato nemmeno dal preannunciato possibile intervento dell'Unione Europa contro il provvedimento che ha peraltro già sostanzialmente modificato il suo decreto. Cortiana, provider e BSA sul piede di guerra
26/04/04 - News - Roma - Sul fronte del decreto Urbani, o meglio del provvedimento che deve convertirlo in legge, ci si prepara al passaggio al Senato dopo l'approvazione della Camera. Un passaggio che secondo il ministro dei Beni culturali Giuliano Urbani dovrebbe filare via liscio. "Il testo approvato oggi in aula alla Camera va benissimo e per questo lo difenderemo al Senato così come è" - ha infatti dichiarato il Ministro dopo il voto.
Ma nubi si addensano all'orizzonte.
A metterle in evidenza venerdì, dopo i primi rilievi pubblicati da Punto Informatico, è stato il senatore dei Verdi Fiorello Cortiana che in una nota ha spiegato come "la definizione che la Camera ha dato dell'uso personale di copia di prodotti protetti dal diritto d'autore, nel testo del Decreto Urbani licenziato ieri, è grave e sbagliata. Si è scelto infatti di includere tra i soggetti sanzionabili con la galera da tre mesi a sei anni coloro che immettano dati protetti dal diritto d'autore PER TRARNE PROFITTO, locuzione che la Corte di Cassazione ritiene più estensiva dell'originaria SENZA FINI DI LUCRO, giudicando che tragga profitto anche chi risparmia sull'acquisizione di un bene. Al Senato dobbiamo cambiare questa situazione". Secondo Cortiana ci si trova dinanzi ad un "assurdo assoluto" con le nuove sanzioni penali visto che "tutta la discussione alla Camera ha avuto un tono assolutamente contrario a quelle sanzioni pecuniarie, e spero che i colleghi del Senato concordino che si tratta di una modifica tecnica assolutamente necessaria".
Anche i provider italiani, pur soddisfatti di alcune delle modifiche al testo originario introdotte dalla Camera al DL Urbani sono tutt'altro che felici del provvedimento nel suo complesso, a loro dire bisognoso di ulteriori correzioni.
In una nota diffusa da AIIP, gli ISP affermano come dopo l'approvazione rimangano aperte alcune questioni, tra cui se ne segnalano tre che sono già al centro di un vivace dibattito in rete e sui forum di PI:
- estensione ai masterizzatori e ai software di masterizzazione delle imposte già previste per i supporti di registrazione
- introduzione di un idoneo avviso circa l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto di autore
- drastico appesantimento delle sanzioni a carico degli utenti, conseguente all'introduzione della locuzione "per trarne profitto". Tali previsioni portano ad effetti paradossali sul piano pratico e molto gravi per gli utenti (fino a 3 anni di reclusione e 15.437 Euro di multa) su quello penale.
Si tratta di rilievi che vengono fatti da più parti. Basti pensare, ad esempio, alla possibilità di comprare software all'estero, magari via internet, finendo dunque per penalizzare il mercato italiano. Senza sottovalutare poi l'impatto che può assumere l'imposta vista la presenza di funzionalità di masterizzazione anche in programmi molto diffusi o all'interno di sistemi operativi, una situazione che non a caso è già stata stigmatizzata dalla Business Software Alliance, contraria al provvedimento posto in questi termini.
Sul cosiddetto bollino blu da porre sui file sono in molti a brancolare nel buio, in quanto, per dirne una, non è assolutamente chiaro come la nota informativa sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai diritti d'autore possa associarsi alla rete, per sua natura internazionale.
Sulle sanzioni a carico degli utenti già molto si è detto e molto dovrà ancora essere spiegato. Come suggerisce qualcuno in queste ore, la vera novità, l'introduzione cioè del penale, può risolvere il problema della cosiddetta inapplicabilità delle sanzioni, laddove i percorsi di accertamento di un reato mettono nelle mani delle forze dell'ordine strumenti di indagine molto più efficaci di quelli previsti in caso di semplice illecito amministrativo.
Su tutto questo poi si sta allungando l'ombra, o il sole, dell'Unione Europea. In questi giorni il commissario alla Società dell'informazione Erkki Liikanen ha infatti osservato, parlando della normativa italiana uscita dalla Camera, che "se non è una misura di ratifica" rispetto ad una direttiva europea allora dovrà essere analizzato "con cura prima di farci un'opinione sul fatto se una notifica sia necessaria in quanto si tratta di regolamentazioni tecniche che hanno impatto sui servizi della società dell'informazione. Nel caso il decreto contenga queste regolamentazioni tecniche la mancanza di una notifica implica l'inapplicabilità di queste regolamentazioni tecniche stesse".
Ma su questo fronte ci si prepara allo scontro, visto che lo stesso Urbani ha affermato che "a mio avviso il decreto legge non contiene regolamentazioni tecniche rilevanti per la cosiddetta società dell'informazione che lo farebbero parzialmente inapplicabile. Quegli estremi non ci sono e quindi neanche i problemi".
All'indomani del voto alla Camera, una nota sulla vicenda l'ha rilasciata anche la SIAE, secondo cui vi sarebbe un "consenso di fondo tra maggioranza e opposizione sulla necessità di tutelare tutte le opere dell'ingegno diffuse per via telematica". La SIAE, afferma la nota, considera dunque il testo "un primo significativo passo per rendere più efficace e moderna la tutela del lavoro degli autori e degli editori".
oggi 2 news una dall'italia e una da oltreoceano
-----DL Urbani? BSA: un'imboscata SIAE-----
Non si ricordano parole così pesanti da parte dell'alleanza dei produttori, secondo cui il passaggio del contestato provvedimento Urbani alla Camera è frutto di un clamoroso errore. Che qualcuno avrebbe agevolato
27/04/04 - News - Milano - "La nostra impressione è che la Camera sia caduta nell'imboscata tesa dalla SIAE, al fine di trasformare un disegno di legge volto a contrastare la pirateria informatica in una nuova fonte di balzelli e ingiustificate restrizioni tecniche alla distribuzione di contenuto online, soprattutto ai danni di chi gli strumenti informatici li utilizza legalmente, sia distribuendo contenuti on line sia effettuando copie private a partire da prodotti originali regolarmente acquistati".
Così, e nientemeno, si è espresso nelle scorse ore il responsabile policy di BSA EMEA, Francisco Mingorance, intervenuto sul provvedimento di conversione in legge del decreto Urbani su cinema e pirateria che sarà a brevissimo vagliato dal Senato.
Pur esprimendo apprezzamento verso il Governo ed il Parlamento italiano per l'impegno e la sensibilità espressa al fine di regolamentare la liceità dei contenuti on line protetti da copyright, BSA, associazione che rappresenta le aziende produttrici di software proprietario, contesta il provvedimento approvato dalla Camera ed ha espresso "forti preoccupazioni per il futuro dell'IT".
Come si ricorderà, la posizione di BSA era nettamente contraria agli emendamenti contenuti nei commi 1 e 8 dell'articolo 1 del testo votato ieri alla Camera. "Questi emendamenti - scrive ora la BSA - fortemente voluti da SIAE e non dibattuti con le parti, introducono da un lato l'obbligo di apporre il cosiddetto bollino virtuale ai prodotti informatici distribuiti via Internet, dall'altro una tassa su tutti gli elementi che consentono di realizzare una copia privata del prodotto acquistato (PC, software di masterizzazione, supporto vergine e supporto originale), che nulla ha a che fare col concetto di pirateria informatica; essa consiste infatti nella duplicazione illegale di un contenuto o di un prodotto di cui non si è acquistato l'originale (o comunque la licenza d'uso)".
La BSA dunque contesta la posizione della SIAE, che sarebbe stata sposata dal decreto approvato dalla Camera, sostenendo che si intende "drenare risorse indistintamente anche dai consumatori legali per coprire le perdite causate dal fenomeno della pirateria".
Secondo BSA, qualora il Senato dovesse approvare il testo licenziato dalla Camera, "lo sviluppo del settore informatico nel nostro Paese si troverebbe gravato da due nuovi oneri, che porterebbero ad un incremento dei prezzi di vendita".
Mingorance ha anche evidenziato come "il dibattito su questa legge avrebbe potuto essere l'occasione di fare dell'Italia una nazione guida nella produzione normativa sulla complessa materia della protezione del diritto d'autore nell'era digitale e di Internet, ma abbiamo l'impressione che le buone intenzioni del Governo siano state completamente tradite e indirizzate nella direzione sbagliata".
BSA auspica in una nota che al Senato si possa "recuperare la fisiologica dimensione del confronto con tutte le parti in campo, correggendo questa stortura in nome della trasparenza del mercato e dello sviluppo del settore più innovativo del Sistema Paese".
-----USA: il P2P cresce ancora-----
Non sono bastate le crociate legali contro gli utenti del peer-to-peer che scambiano materiali protetti. Uno studio autorevole conferma quello che sta emergendo ormai da tempo: la condivisione via internet torna ad aumentare
27/04/04 - News - Roma - Il numero di utenti internet negli Stati Uniti che dichiara di scaricare musica o condividere musica via internet è aumentato in questi mesi nonostante rimanga ancora al di sotto dei picchi che si registrarono nel momento di maggiore diffusione dei vari Napster, Gnutella ed Emule.
Ad affermarlo, con un rapporto di 13 pagine che certo picchia pesantemente sulle strategie delle major della musica, sono gli esperti dell'autorevole osservatorio Pew Internet & American Life Project, da anni centro di raccolta e analisi dei comportamenti degli americani in rete. Poiché negli Stati Uniti l'aggressione legale contro gli utenti del P2P è partita con largo anticipo sugli altri paesi, come quelli europei, i dati registrati da Pew come "reazione" all'iniziativa giudiziaria vengono seguiti con grande interesse da mezzo mondo.
Pew, i cui numeri ricordano risultati di altre recenti analisi, avverte che "la campagna dell'industria musicale contro coloro che scaricano o scambiano musica in rete ha avuto un impatto di rilievo su diversi fronti ma il numero di americani che scarica e condivide musica è aumentato".
Stando alle rilevazioni condotte su un campione di 1.371 utenti americani, tra il 3 febbraio e il primo marzo di quest'anno, il 14 per cento degli intervistati ha dichiarato di aver scaricato musica in passato ma di non farlo più da tempo. Si tratta di risposte che vengono considerate rappresentative di almeno 17 milioni di persone. "Ma - avvertono gli esperti - il numero di persone che dichiara di scaricare musica è aumentato dai 18 milioni stimati di novembre 2003 ai 23 milioni".
"Nei sondaggi più recenti - si legge nel rapporto Pew - abbiamo scoperto che il 18 per cento degli utenti internet dichiara di scaricare file musicali, un aumento modesto rispetto al 14 per cento registrato prima di Natale, ancora ben al di sotto di quel 29 per cento che fece tali dichiarazioni nella primavera del 2003".
Di interesse il fatto che un campione equivalente a 6 milioni di utenti ha dichiarato di aver smesso di usare il peer-to-peer dopo l'emergere sulla stampa delle denunce della RIAA contro chi scambia file (Dalla parte di brianna). In particolare si sarebbero spaventati i giovani tra i 18 e i 29 anni, prevalentemente di sesso maschile che si connettono da casa e dispongono di banda larga.
Va detto, però, che sebbene influenti fino ad un certo punto, vista la disparità dei numeri in campo, le cifre complessive di Pew non fanno distinzione tra un uso legale e illegale del download o dello scambio di file. "A causa della natura delicata della materia - hanno spiegato gli studiosi - abbiamo utilizzato sostanzialmente domande neutrali e non specifiche nel chiedere delle proprie attività online". Il 17 per cento di chi scarica, comunque, ha dichiarato di usare sistemi come iTunes per l'acquisto di musica via internet.
E a questo va associato il fatto, affermano quelli di Pew, che le cause volute dalla RIAA spingono il 60 per cento degli utenti che mai hanno scaricato musica a non farlo nemmeno in futuro.
Pew, che dichiara di aver analizzato anche i dati tracciati da comScore Media Metrix sull'uso dei software di file sharing, ha spiegato che dinanzi ad un calo degli utenti di sistemi come Kazaa, nei mesi più recenti si è assistito ad una crescita degli utenti di altre piattaforme di condivisione, come eMule, iMesh o BitTorrent. Pew ha anche rilevato, comunque, che lo scambio di file per il 24 per cento degli utenti avviene via instant messaging piuttosto che via email, senza contare quel 20 per cento che scarica direttamente dal web, per esempio da siti di riviste musicali o dalle home page di band e artisti.
Da segnalare, infine, che il 38 per cento di quanti scaricano musica ha detto di farlo in misura minore a causa delle denunce RIAA, un dato ben superiore al 27 per cento registrato prima di Natale e che induce a ritenere diffusa tra gli utenti del P2P l'idea di un approccio più cauto al file sharing.
L'intero rapporto di Pew è disponibile come.pdf a questo indirizzo
http://www.pewinternet.org/reports/pdfs/PI...ng_April_04.pdf
Andate su Google, scrivete "INCAPACE" e poi cliccate su "MI SENTO FORTUNATO" ...
Bwahahaha
Jaqen
Andate su Google, scrivete "INCAPACE" e poi cliccate su "MI SENTO FORTUNATO" ...
fi***a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaqen come lo hai saputo?????
Andate su Google, scrivete "INCAPACE" e poi cliccate su "MI SENTO FORTUNATO" ...
fi***a !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jaqen come lo hai saputo?????
Perchè sono onniscente ovvio...
Vabbè ok, l'ho letto su un Newsgroup di chitarre :P
looool!
news di oggi...
-----DL Urbani, si va allo scontro-----
I provider chiedono il ritiro del primo articolo del provvedimento per salvare il salvabile mentre i Verdi annunciano la campagna per l'ostruzionismo: Affonda Urbani. La temuta blindatura del DL è realtà. FIMI: avanti così
30/04/04 - News - Roma - Era giornata di audizioni ieri al Senato sul provvedimento di conversione in legge del decreto Urbani su cinema e pirateria, come l'audizione dei provider italiani dell'AIIP, che hanno ancora una volta avuto l'occasione per illustrare le "numerose criticità" del provvedimento. Loro, come un numero enorme di utenti internet ed esperti della rete, chiedono la rimozione da quel provvedimento di ambiguità e sanzioni che possono rendere un cattivo servigio allo sviluppo di internet e del broad band in Italia.
Ma ieri è stato anche il giorno in cui si è avuta la netta sensazione che i timori della vigilia sarebbero stati confermati, ovvero che la maggioranza intende far passare al Senato un provvedimento blindato, che non sarà modificato rispetto a quanto uscito dall'esame della Camera. E questo significa che, se davvero diverrà legge, l'Italia sarà probabilmente il primo paese a porsi nelle condizioni di punire con straordinaria severità un'attività diffusissima, quella del file sharing su internet. Come noto, la nuova formulazione del testo prevede possibilità di carcere fino a 4 anni e multe fino a 15.437 euro per il solo "uso personale".
Non è un caso che Fiorello Cortiana, senatore dei Verdi presidente dell'Intergruppo bicamerale per l'Innovazione tecnologica, abbia ieri confermato di voler passare all'attacco con tutti gli strumenti a disposizione. Titolo della campagna: Affonda Urbani. Le audizioni, ha spiegato, "sono una farsa". "La maggioranza - ha dichiarato Cortiana - non vuole cambiare nulla".
"Per questo - ha scritto in una nota - ci stiamo preparando all'ostruzionismo. Abbiamo deciso di usare la rete e l'aiuto del popolo della rete: sul sito http://www.fiorellocortiana.it gli utenti di internet potranno suggerirci emendamenti da presentare". Gli emendamenti sono un lato essenziale della battaglia che si terrà al Senato, in quanto la loro presentazione obbliga Palazzo Madama a discuterli e votarli, con la possibilità dunque di dilatare i tempi dell'approvazione del provvedimento e tentare di impedire che la conversione in legge del decreto possa compiersi all'interno dei 60 giorni previsti dalla Costituzione.
"Per come è scritto oggi - ha attaccato Cortiana - il decreto vanifica tutto il lavoro fatto alla Camera e apre le porte della galera per chi si scarica un file mp3. Se la maggioranza non modifica l'errore che ha generato questa situazione si prepari ad affrontare in aula centinaia di emendamenti, fatti non solo dal gruppo Verdi, ma dalle migliaia di cittadini che usano quotidianamente la rete".
La speranza di tutti coloro che in queste settimane hanno combattuto contro il decreto Urbani, evidentemente, è che alla battaglia dei Verdi, che con Rifondazione Comunista già avevano bocciato il provvedimento alla Camera, possano unirsi fattivamente anche altri gruppi parlamentari.
Non va invece sottovalutata l'audizione di AIIP ieri al Senato, perché i provider hanno fornito ulteriori illuminazioni su storture e problemi scatenati dal provvedimento. Paolo Nuti, presidente dell'associazione dei provider, ha ribadito la richiesta di cancellare l'articolo 1 del decreto legge, quello che regola le procedure e le sanzioni anti-pirateria.
AIIP ha sottolineato la gravità dell'"appesantimento delle preesistenti sanzioni a carico dei quanti, anche in un sito amatoriale, pubblicano materiale protetto dal diritto di autore o che, nell'ambito di una attività di scambio con altri utenti, fanno upload di contenuti protetti". Una situazione che come noto è determinata dall'utilizzo della locuzione per trarne profitto anziché di a fine di lucro nella legge sul diritto d'autore, sostituendo così sanzioni (e procedimenti) penali a quelli amministrativi. "Sono colpiti - ha sottolineato Nuti - siti aziendali, siti amatoriali, e-mail e file sharing di opere protette".
Nuti ha anche ribadito le critiche alla tassa sui masterizzatori e sui software di masterizzazione e l'introduzione della nota informativa - bollino blu che dovrebbe essere associato a qualsiasi file relativo a materiali protetti da diritto d'autore. "L'internet italiana - ha suggerito Nuti - non può trovarsi, unica al mondo, un avviso per ogni e-mail, né un "avviso" per ogni link su una pagina. È giusto che le modalità tecniche di pubblicazione dell'"idoneo avviso" siano concordate tra le categorie interessate, ma l'idoneo avviso non deve coinvolgere attività diverse dal commercio di materiale protetto, non deve comportare, per chi effettua tale commercio ulteriori oneri in aggiunta alla acquisizione dei diritti e deve poter essere assolto anche mediante il rinvio ad una apposita pagina".
Da parte loro ieri le major italiane della FIMI in una nota hanno spiegato che il testo approvato fin qui rappresenta un buon compromesso. "È essenziale che il testo approvato alla Camera con un ampio consenso delle forze politiche - ha spiegato il presidente FIMI Alberto Pojaghi - veda ora una rapida approvazione senza ulteriori modifiche al Senato divenendo così un efficace strumento per la lotta alla pirateria online".
commenti ed analisi autorevole...
-----Sette no per il DL Urbani-----
avv. G. Navarrini (NewGlobal.it) - Alcune osservazioni critiche sul testo dell'art. 1, comma 1, del cosiddetto Decreto Urbani dopo l'approvazione della Camera
03/05/04 - Commenti - Roma - 1. L'esame del testo approvato dalla Camera dei deputati ed oggi all'esame del Senato - come ben sa chi ha seguito la vicenda sin dall'origine - è sensibilmente diverso dal testo del decreto legge inizialmente licenziato dal Governo.
A cominciare dal comma 1 dell'art.1, introdotto ex novo dalla Camera dei Deputati.
Esso dispone che "l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, è corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". L'inosservanza della norma non è senza conseguenze, visto che determina l'applicazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare va da un minimo di centotré ad un massimo di diecimila euro.
Una simile previsione - a mio sommesso parere (ma condivisa da altri, ben più autorevoli, commentatori) - rischia di penalizzare lo sviluppo delle rete Internet italiana e di annichilire migliaia di siti web amatoriali (e, forse, anche molti siti commerciali), giacché pone la necessità di corredare ogni opera (o frammento di opera) utilizzata da un idoneo avviso, che risponda a caratteristiche di visibilità adeguata, che dichiari l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla disciplina sul diritto d'autore e che contenga l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla l.d.a.
L'informativa dovrebbe essere, più o meno, del seguente tenore:
"Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all'utilizzazione della presente opera, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. La riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell'opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493,70 euro".
Tale dicitura - o altra di analoga portata - dovrà visibilmente accompagnare ogni opera (o frammento di opera) immessa in rete e sarà obbligatoria - visto che non si dice nulla in contrario - anche nel caso in cui i diritti sull'opera appartengano esclusivamente a colui che la immette in rete. Con conseguenze prevedibili, ad esempio, in ordine alla facilità di navigazione in una rete affollata di "idonei avvisi".
2. Il primo problema che il testo pone è quello di intendere rettamente cosa significhi "immissione in un sistema di reti telematiche", ai fini dell'apposizione dell'informativa. Infatti, costituisce un sistema di reti telematiche anche una LAN aziendale particolarmente complessa dal punto di vista strutturale; e costituisce sistema di reti telematiche anche il reticolo di collegamenti con i quali il sistema bancario comunica attraverso il cosiddetto EDI (electronic data interchange).
Visto che nessuno (neppure chi ha scritto il testo in commento) pensa di imporre al sistema bancario italiano o alle singole aziende che utilizzino una LAN "dedicata" un adempimento del genere, sarebbe opportuno che l'espressione "in un sistema di reti telematiche" venisse sostituita con "nella rete Internet". In alternativa si dovrebbe aggiungere, dopo "sistema di reti telematiche" la precisazione "liberamente accessibile", giacché le LAN aziendali ed il sistema EDI non sono liberamente accessibili al pubblico.
Il secondo problema da affrontare riguarda le tecniche di immissione in rete delle opere dell'ingegno. Il testo licenziato dalla Camera dei deputati, infatti, sembra non tenere nella debita considerazione il fatto che tecnicamente è possibile immettere in rete un'opera con metodi diversi.
Essa, ad esempio, può essere resa disponibile su un sito web, trasmessa all'interno di un messaggio di posta elettronica o allegata allo stesso messaggio. Ma può anche essere condivisa con protocolli che consentono il cosiddetto file sharing senza la necessità che i file condivisi siano precedentemente immessi in rete: è il caso del peer to peer (P2P) puro.
La dinamica di funzionamento del P2P, tuttavia, è opposta rispetto alle altre già menzionate e merita di essere brevemente esaminata, in quanto rende estremamente difficoltosa la pratica applicazione del testo di legge in esame.
Poniamo che l'opera da immettere in rete sia una breve raccolta di poesie.
Laddove l'autore delle poesie le voglia pubblicare sul proprio sito web, non avrà che da associare a ciascuna di esse il suddetto avviso. E qualora egli le voglia inviare per posta elettronica ad un interlocutore farà altrettanto (se trasmette in allegato un unico file non modificabile, ritengo possa inserire un unico avviso nel testo dell'e-mail). In questi casi è lo stesso autore ad immettere in rete l'opera.
Diverso è il caso in cui l'autore tenga sul proprio PC le proprie poesie senza immetterle in rete, ma - attraverso un programma applicativo per il file sharing - lasci la possibilità ad altri utenti di scaricarle. A far transitare l'opera in rete, in questo caso, non sarà l'autore dell'opera, ma il fruitore, che con il download provvederà a prelevare un file dal PC dello stesso autore e lo farà transitare nella rete fino al proprio PC. In questo caso, c'è da chiedersi, chi immette in rete l'opera?
Se le parole hanno un senso, "l'immissione" è un'azione e non un'omissione, sicché colui che lascia sul proprio PC l'opera che ha creato non la immette in rete. Semmai è colui che la cerca in rete e che la trova - sul PC dell'autore - che, nel momento in cui la scarica sul proprio PC, la immette nella rete, facendovela transitare. Ma, bisogna ancora chiedersi, come potrà corredare l'opera di idoneo avviso chi la scarica dal PC di un altro? Pare evidente, nel caso di condivisione di file con il sistema del P2P, l'impossibilità di applicare la disposizione.
3. Ma c'è di più. Infatti, anche nell'ottica angusta del legislatore italiano, la previsione in discussione non produce alcun vantaggio, recando, al contrario, qualche danno.
Paradossalmente, visto che lo stesso sito web costituisce opera dell'ingegno tutelata dalla legge sul diritto d'autore (in quanto anche un ipertesto è pur sempre un'opera letteraria), anche l'ingresso al sito (e ad ogni pagina dello stesso, in quanto parte di una più ampia opera, raggiungibile senza necessità di transitare per la homepage) dovrebbe essere corredato o preceduto da un idoneo avviso.
E lo stesso dicasi per la corrispondenza elettronica, che - non diversamente dalla corrispondenza epistolare tradizionale - è oggetto di tutela da parte della l.d.a. (art. 93 e ss.). Pertanto ogni singolo messaggio di posta elettronica dovrà contenere - in modo che risulti ben visibile - l'informativa sull'avvenuto assolvimento degli obblighi.
E visto che l'informativa è imposta per ogni opera o parte di essa, se allego all'e-mail un file contenente una mia poesia, dovrò peritarmi di corredare il messaggio di due informative: una per il testo dell'epistola e l'altro per la poesia! Non parliamo poi dei siti web strutturati attorno ad un data base (sono sempre di più, grazie alla diffusione del "php"); visto che anche le banche dati ricevono tutela dalla legge sul diritto d'autore (art. 64-quinquies e s.).
4. Ribadito, per chi non lo avesse ancora capito, che Internet non si limita al web - come sembra (erroneamente) presupporre il testo licenziato dalla Camera - e che lo scambio, la diffusione e la condivisione di informazioni e di file vengono usualmente effettuati lecitamente anche con altri mezzi (e-mail e P2P), giova ancora sottolineare che Internet è oramai il principale veicolo di informazioni per la comunità scientifica internazionale.
Non si può in alcun modo trascurare, infatti, che la normativa sul diritto d'autore protegge anche i contributi scientifici (non in quanto tali, chiaramente, ma in quanto opere letterarie), la diffusione dei quali avviene ormai, oltre che con i tradizionali canali dell'editoria professionale e specialistica, per mezzo della Rete. Sicché l'Italia si troverebbe in handicap rispetto agli altri paesi, visto che - ricevuto un file dall'estero - ci si troverebbe a poterlo immettere in rete solo corredandolo con l'idonea dichiarazione.
E l'impresa appare improba se la condivisione del file avviene con i software P2P, ovvero se il file è in formato "pdf" o in altro formato non modificabile. Una volta giunto in Italia, in questi casi, il file non potrebbe essere ulteriormente trasmesso o condiviso.
Mi pare evidente che - se una previsione simile diventasse legge - vi sarebbe un'ottima ragione in più per far fuggire all'estero quel poco di materia grigia che si ostina a presidiare il territorio italiano. Questa disciplina insulta e mortifica l'intelligenza e la creatività, costituendo una lampante rappresentazione dell'incompetenza, dell'improvvisazione e della mancanza di fantasia di chi l'ha scritta.
Ad ogni buon conto - mi si lasci passare la provocazione - non ho ben compreso per quale motivo il testo in esame, vista la transnazionalità della Rete, non impone a chi vi immette un opera di apporre l'idoneo avviso anche in lingua inglese. Sarebbe un bene, pertanto, se dopo "corredata da idoneo avviso" venissero aggiunte le parole "sia in lingua italiana, sia in lingua inglese".
5. La Camera non ha chiaramente tenuto in alcuna considerazione neppure il software posto in circolazione dai suoi stessi compilatori con una licenza GPL (il cosiddetto free software). Anche in tal caso, al software - per poter lecitamente circolare in rete - andrebbe associato un "idoneo avviso". Il contenuto di tale avviso, in questo caso, francamente mi sfugge, visto che è lo stesso autore a rinunciare ai propri diritti patrimoniali d'autore e ad autorizzare la riproduzione, l'uso e la diffusione del software.
6. Ciò detto - e non è poco -, vorrei sottolineare che (almeno a me) non è ben chiaro cosa debba intendersi per "avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi". L'ottenimento di adeguata autorizzazione dell'autore (o del diverso titolare dei diritti sull'opera) all'uso della stessa è condizione sufficiente per poter dichiarare che sono stati assolti gli obblighi derivanti dalla l.d.a.? Oppure occorre fare altro?
7. Infine, deve essere stigmatizzata la pecca più grande di una simile previsione normativa: nessun termine dilatorio è previsto per l'adeguamento, giacché non è previsto né un periodo di vacatio legis, né una disciplina transitoria. Con l'ovvia conseguenza - che solo una mente autistica (per la quale dopo la lettera h esiste una lettera h-bis!) poteva non prevedere - che la legge, entrando in vigore, coglierà molti (praticamente tutti) impreparati. Tutti i siti web italiani violeranno l'art. 1 del D.L. 72/2004 e chi ha immesso in rete opere tutelate dalla l.d.a. senza l'(in)opportuno ed idoneo avviso sarà multato.
Come se non bastasse, il nuovo testo dell'art. 1, comma 1, D.L. 72/2004 precisa inoltre che "le relative modalità tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione".
Giova sottolineare, ancora una volta, l'assurdità della previsione: si impone l'immediata adozione dell'avviso, ma solo in un secondo momento con d.p.c.m. saranno stabilite le modalità tecniche (cioè il come) e saranno individuati i soggetti obbligati all'inserzione dell'avviso stesso (cioè il chi). E perciò, in difetto del d.p.c.m., tutti coloro che immettono contenuti tutelati dalla l.d.a. saranno inizialmente tenuti ad inserire l'idoneo avviso, salvo dover magari scoprire in seguito che non erano obbligati.
Nel frattempo si saranno spesi dei soldi (e, comunque, si sarà perso del tempo) per adeguare il proprio sito e/o la propria attività di immissione in rete di opere. Soldi e tempo che - anche qualora il d.p.c.m. confermi la sussistenza dell'obbligo in capo al tale soggetto - non si sa se saranno stati ben spesi, visto che soltanto dopo averli spesi si apprenderà se le modalità tecniche con cui ci si è adeguati rispondono o meno a quelle dettate dal decreto di esecuzione. Se non rispondono, occorrerà rifare tutto daccapo!
Evidente l'effetto inflattivo della previsione, visto che le spese di gestione, manutenzione ed aggiornamento di un sito commerciale ricadranno sul costo dei beni e dei servizi offerti.
Da ultimo non posso evitare di sottolineare - ad ulteriore conferma della sciatteria con cui il testo è stato scritto - che nessun termine è previsto per l'adozione del d.p.c.m. (che potrebbe anche non essere mai adottato), sicché potrebbe rimanersi per molto tempo (anche per sempre) senza alcuna certezza in ordine alla individuazione dei soggetti obbligati e delle modalità di assolvimento dell'obbligo.
Gianluca Navarrini
Avvocato in Roma
Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Civile
componente del comitato scientifico di NewGlobal.it
INFORMATIVA - Nel rispetto di quanto verrà disposto dall'art. 1, D.L. 72/2004, si avvisa che, in relazione all'utilizzazione del presente contributo, sono stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla l. n. 633/1941. La riproduzione, commercializzazione, rappresentazione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico dell'opera, in difetto di autorizzazione scritta del titolare dei diritti, costituisce violazione della legge, perseguita, a seconda dei casi, con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15'493,70 euro. Ciò nonostante, l'autore espressamente autorizza la riproduzione, la diffusione e l'uso anche non personale della suestesa opera, purché a titolo gratuito, con ogni mezzo e su qualsivoglia supporto. La presente informativa, visualizzata in caratteri di corpo non inferiore a quello del testo dell'opera in calce allo stesso, è parte integrante ed inscindibile dell'opera e la sua rimozione o la riduzione del carattere saranno ad ogni effetto considerati come violazione dei diritti dell'autore e come tali perseguibili a norma di legge.
ciauzzzzzzzzzz
dopo un po di giorni di silenzio...
-----DL Urbani, basteranno gli emendamenti?-----
Il senatore dei Verdi Cortiana mette sul tavolo 750 proposte di modifica al provvedimento che si discuterà al Senato a partire dal 18. Carlucci esprime rincrescimento e afferma: non c'è stato tempo, ora l'articolo 1 va stralciato
10/05/04 - News - Roma - 750 emendamenti contro la conversione in legge del decreto Urbani: queste le cartucce che dal 18 maggio al Senato verranno sparate dal gruppo dei Verdi nel tentativo di far slittare oltre il giorno 22 il varo della legge. Se si arrivasse a quella data, infatti, scadrebbe il termine utile per la conversione del decreto.
Gli emendamenti, depositati nelle scorse ore, sono stati allestiti anche con l'aiuto di molti utenti che hanno aderito all'iniziativa Affonda Urbani lanciata dal sito internet del senatore.
In realtà, come più volte dichiarato in queste ore dallo stesso Cortiana ma anche dalla relatrice del provvedimento alla Camera Gabriella Carlucci, la speranza è quella di arrivare allo stralcio dell'articolo 1, ossia di quella parte del provvedimento che si occupa nello specifico di pirateria e sanzioni.
Secondo Cortiana, se sussiste la volontà politica di eliminare le norme sulla pirateria in attesa di rivederle con più calma e attenzione, si potrebbe concordare lo stralcio, approvare il provvedimento in poche ore e rispedirlo immediatamente alla Camera per l'approvazione definitiva. "Se questa volontà non c'è - ha dichiarato il senatore in un intervento a Radio24 - seguiremo la via dell'ostruzionismo". Come indicato dallo stesso Cortiana a Punto Informatico nei giorni scorsi, il grosso degli emendamenti è rivolto contro le sanzioni, il bollino virtuale, la tassa sui masterizzatori e il software di masterizzazione.
Ma mentre Cortiana lamenta che il relatore del provvedimento al Senato non abbia presentato la prevista relazione per l'Assemblea di Palazzo Madama che dovrà decidere sulla conversione del decreto, la relatrice alla Camera, l'on. Carlucci, ha espresso rammarico per l'introduzione nel provvedimento dell'emendamento che ha introdotto la locuzione per trarne profitto, che di fatto porta sanzioni penali a carico degli utenti. Come ha spiegato Carlucci a Radio24, ha pesato "la mancanza di tempo di verificare tutto quello che stavamo proponendo".
Il problema a questo punto, dunque, è l'atteggiamento del Governo che, pur dichiarandosi attraverso lo stesso ministro Giuliano Urbani favorevole ad un Ordine del Giorno che lo impegni a realizzare una successiva normativa correttiva, si è per ora dimostrato del tutto contrario allo stralcio dell'articolo 1 del provvedimento. Come ha spiegato la relatrice Carlucci, il Governo "ha preso degli impegni con l'industria del cinema e della musica" e dunque ora non sembra disponibile a tornare sui propri passi.
Anche per questo, in occasione del dibattito in Senato sul decreto, è alle viste una manifestazione nazionale dinanzi al Senato della Repubblica. Nei prossimi giorni si conosceranno i dettagli della mobilitazione che invita chi si oppone al provvedimento a scendere in piazza, un evento di cui in queste ore si parla sul sito di Cortiana.