Quando ho sentito la notizia per la prima volta sono inorridita, per fortuna la sentenza è stata rifiutata dalla stessa Cassazione. La sentenza sembra emessa da Ponzio Pilato. E' vero che la Corte di Cassazione non detta legge come nei paesi anglosassoni, è comunque il punto di riferimento principale per l'interpretazione ed applicazione delle leggi.
I giudici hanno delle precise responsabilità quando emettono una sentenza, nascondersi dietro alla semantica (abbiamo solo detto che se ci sono le attenuanti bisogna tenerne conto) è un puro atto di vigliaccheria.
Come diceva la Littizzetto l'altra sera vuol dire che uno che ruba una macchina di seconda mano d'ora in poi è meno ladro?
Ci toccherà girare con dei presenti nella borsa da offrire agli stupratori "dopo" , sai mai che non si offendano...
Scusate l'amarezza...
difendere un cliente che sai colpevole, o che le prove condannerebbero anche senza bisogno di andare al giudizio?
Innocente fino a prova contraria, e tutti hanno diritto a una difesa: piaccia o no, queste sono tra le basi del nostro sistema, e cambiarle potrebbe aprire spiragli a sistemi in cui si è colpevoli fino a prova contraria, cosa che non so quanto sia auspicabile.
Inoltre, colpevole: ma se ci fossero attenuanti? Il fatto che sia colpevole non nega che ci possano essere attenuanti, il processo non potrebbe (dovrebbe?) servire almeno a capire se effettivamente c'è il diritto di averle?
Quando vedo qualcosa di assurdo in giro dico tra me e me "vabbè, siamo in Italia!".
Qui però mi pare di capire che si è esagerato.
Specie per il fatto che la terza sezione della Suprema Corte (e non tutta la Cassazione...da quel che mi è parso di capire gli altri componenti si sono tutti affrettati a prendere le distanze), oltre a concedere un'attenuante che a mio parere non sta nè in cielo nè in terra, si pone anche contro l'orientamento (quasi) recente del Legislatore italiano, che con una riforma degli anni '90 ha catalogato lo stupro come reato contro la persona, e non contro la moralità pubblica, come avveniva in precedenza (non scherzo, dico sul serio...d'altronde "eravamo in Italia" anche prima degli anni '90... ). Con questa sentenza secondo me si è voluto spostare l'attenzione dal becero comportamento di un patrigno che abusa sessualmente della sua figliastra quattordicenne, al presunto impatto psicologico che avrebbe avuto sulla vittima stessa, operando un giudizio arbitrario ed invasivo sulla psiche di quella che -non dimentichiamolo- è ancora una bambina.
Se è vero che non c'è mai limite al peggio, aspetto con ansia la prossima puntata.
Un ultimo appunto riguardo gli avvocati:da bravo studente di Giurisprudenza, ho sempre pensato che compito dell'avvocato sia quello di difendere il cliente al meglio delle possibilità OFFERTE DALL'ORDINAMENTO. Non andando a sindacare sugli eventuali danni psicologici "attenuati" subiti dalla vittima del proprio assistito.
Al Pubblico Ministero, che nel nostro processo penale rappresenta l'accusa, è offerta la possibilità di chiedere al Giudice l'assoluzione dell'imputato, qualora lui stesso si renda conto dell'insussistenza delle accuse. Ora non dico che l'avvocato debba chiedere il massimo della pena ogniqualvolta reputi colpevole il suo cliente, ma per lo meno evitare di uscirsene con tesi del tipo "Signor Giudice, il mio cliente ha abusato sessualmente della sua figliastra quattordicenne solo perchè sapeva del fatto che non era più vergine, quindi i danni sulla sua psiche sarebbero stati limitati..."
Probabilmente si è trattato di un tipo che andava in cerca di un pò di pubblicità, e la cosa triste è che è riuscito ad averla... ("Ehi, guardate come sono riuscito ad infinocchiare la Terza Sezione della Cassazione!" òO)
E poi ragionando in questo modo non potresti neanche fare il medico
non avrei mai potuto farlo semplicemente perchè gli spettacoli cui sono sottoposti i medici sono troppo per il mio stomaco...io ero quello che rifiutava di aprire il libro di scienze naturali alle pagine di anatomia interna...!
Innocente fino a prova contraria, e tutti hanno diritto a una difesa
sì, ma mi pare che in questo caso le prove dicolpevolezza ci fossero tutte
colpevole: ma se ci fossero attenuanti? Il fatto che sia colpevole non nega che ci possano essere attenuanti,
sì...ma quelle di questo caso mi sembrano capziose. Inoltre direi che si tratta di attenuenti rispetto ai danni subiti dalla vittima, non rispetto alle intenzioni del colpevole.
E poi scusa...resta il discorso di una violenza dalle ripercussioni "attenutate" se perpetrata su una minorenne non vergine, ma su una maggiorenne vergine o meno che sia le attenuanti non ci sono...o verranno inserite successivamente ad hoc?
mi pare che in questo caso le prove dicolpevolezza ci fossero tutte
"Fino a prova contraria" è inteso fino alla condanna in ultimo grado (o in mancanza di ricorso), a quanto diceva un professore di giurisprudenza non basterebbero cento testimoni a rendere colpevole una persona prima della sentenza
quelle di questo caso mi sembrano capziose. Inoltre direi che si tratta di attenuenti rispetto ai danni subiti dalla vittima, non rispetto alle intenzioni del colpevole
Io sto ancora cercando di capire se quella sentenza effettivamente ponga la non verginità ad attenuante, o se come detto in quell'articolo è un modo per dire "Svegliatevi, negategliele in modo serio, 'ste benedette attenuanti".
resta il discorso di una violenza dalle ripercussioni "attenutate" se perpetrata su una minorenne non vergine, ma su una maggiorenne vergine o meno che sia le attenuanti non ci sono...o verranno inserite successivamente ad hoc?
Come sopra
Ciao a tutti. Mi scuso subito per il fatto che non ho letto tutta la discussione.
Vi invito a leggere la sentenza al link
http://www.eius.it/giurisprudenza/2006/014.asp
Quello che capisco io dalla sentenza è che lei era consenziente e lui (convivente della madre) è stato condannato perchè lei aveva 14 anni all'epoca. La condotta dell'uomo è riprovevole ma mi sembra sia stato montato un caso giornalistico. Di seguito riporto la sentenza come l'ho trovata al link di cui sopra.
Fatemi sapere cosa ne pensate.
Ciao
Corte di cassazione
Sezione III penale
Sentenza 17 febbraio 2006, n. 6329
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25 novembre 2003 la Corte d'appello di Cagliari decidendo sulla impugnazione proposta da T.M. avverso la sentenza in data 30 novembre 2001 del tribunale della stessa città - che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione per il delitto di violenza sessuale ed a quella di mesi due di reclusione per i reati di percosse e minacce - dichiarava di non doversi procedere per intervenuta remissione della querela in ordine al reato di percosse e rideterminava la pena per i reati sub b) e c) nella misura di gg. 15 di reclusione, confermando nel resto con condanna dell'appellante anche alle spese di costituzione e rappresentanza della costituita parte civile.
Con il primo motivo di appello l'imputato aveva negato il pregresso rapporto di convivenza con la ragazza, S.V., vittima della violenza.
La Corte di merito replicava che le risultanze testimoniali dimostravano il contrario ed altrettanto risultava in definitiva dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che aveva parlato di una volontà calunniosa della parte lesa originata dai suoi rimproveri per lo scarso impegno scolastico.
Con altro motivo erano state evidenziate le inesattezze in cui era caduta la ragazza. La Corte osservava che erano inesattezze di carattere marginale e che doveva escludersi il dolo di calunnia nel suo racconto anche perché non aveva avuto difficoltà a riferire dei suoi incontri precedenti con uomini giovani e meno giovani.
Con un'ulteriore motivo aveva sottolineato che la parte lesa aveva falsamente negato di avere parlato dei suoi rapporti con l'imputato ed altresì che la denuncia era chiaramente finalizzata a liberarsi dello stesso.
La replica era che i testimoni avevano confermato il racconto della parte lesa e che per sbarazzarsi del T. sarebbe stato sufficiente denunciare i maltrattamenti ai quali sottoponeva la famiglia.
La gravità del fatto escludeva infine ad avviso della Corte che il fatto stesso potesse configurarsi come fatto di minore gravità.
L'imputato propone personalmente ricorso per cassazione denunziando con un unico motivo mancanza ed illogicità manifesta della motivazione laddove la sentenza impugnata ha negato la minore gravità di cui all'art. 609-quater, comma 3. Rappresenta infatti che si è trattato di un unico rapporto, pacificamente acconsentito dalla ragazza che si era rifiutata ad un rapporto completo ma aveva optato senza difficoltà per un coito orale e che infine fin dall'età di 13 anni la stessa aveva avuto rapporti con giovani ed adulti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unico motivo di ricorso merita di essere accolto.
La diminuente della minore gravità del fatto di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. è stata negata dalla Corte territoriale con riferimento alle "modalità innaturali del rapporto", ritenute tali da compromettere "l'armonioso sviluppo della sfera sessuale della vittima".
L'affermazione si pone in contrasto con quanto poco prima rilevato dalla stessa Corte allorché ha proceduto alla ricostruzione dell'unico episodio - quello riprodotto nel capo di imputazione - di abuso sessuale posto in essere dall'imputato ai danni della minore: si era trattato di un rapporto pienamente assentito dalla stessa che ne aveva scelto le modalità. L'imputato infatti intendeva avere un rapporto completo ma la ragazza, consapevole che l'uomo aveva avuto problemi di tossicodipendenza, aveva optato per un, a suo avviso, meno rischioso rapporto orale.
Ora è bensì vero che ciò non elimina la riprovevolezza della condotta dell'imputato che in realtà si è avvalso dello stato di soggezione in cui la giovane vittima si trovava nei suoi confronti per essere inserita nello stesso nucleo familiare da lui costituito con la di lei madre convivente. Ma tale relazione interpersonale fa parte dell'elemento oggettivo della fattispecie delittuosa tipica di cui si tratta (punita con la reclusione da 5 a 10 anni di reclusione) senza la quale quest'ultima non si sarebbe integrata in quanto pacificamente all'epoca del fatto la ragazza aveva compiuto 14 anni e come si è visto la stessa aveva prestato il proprio consenso al rapporto sessuale.
In questo contesto non sembra possa convenirsi con l'impugnata sentenza laddove afferma la gravità dell'episodio deducendola dalle modalità innaturali del rapporto, che in realtà furono scelte con avvedutezza della minore in quanto a suo dire idonee ad evitare i rischi che un diverso rapporto poteva comportare per la sua salute a causa della pregressa condizione di tossicodipendente dell'imputato.
Ancora meno condivisibile è l'altra affermazione della stessa sentenza, relativa alle negative conseguenze indotte da questo rapporto sullo sviluppo sessuale della minore.
L'affermazione è infatti del tutto apodittica in quanto trascura di considerare quanto nella stessa sentenza poco prima si è rilevato, e cioè che la ragazza già a partire dall'età di 13 anni aveva avuto numerosi rapporti sessuali con uomini di ogni età di guisa che è lecito ritenere che già al momento dell'incontro con l'imputato la sua personalità dal punto di vista sessuale fosse molto più sviluppata di quanto ci si può normalmente aspettare da una ragazza della sua età.
Alla stregua delle considerazioni che precedono e tenendone il debito conto, la Corte territoriale ala quale gli atti devono essere restituiti dovrà valutare se il diniego della attenuante in parola possa essere deciso con il supporto di una motivazione diversa da quella testè censurata.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della attenuante di cui all'art. 609-quater, comma 3, c.p. e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari.
Finalmente ho potuto leggere la sentenza ed emerge in maniera abbastanza evidente come i giornalisti - per ignoranza o per la solita maniacale ricerca della 'sensazione' - ci abbiano ricamato abbondandemente sopra.
La Cassazione, infatti, nell'esame della motivazione della sentenza mi sembra abbastanza lineare. Innanzitutto non si parla mai di vergine o non vergine e già questo è un motivo per censurare i cronisti. In verità, le considerazioni della Corte - preso atto del consenso della vittima pur se è ragionevole credere sia stato frutto di uno stato di soggezione - partono dal presupposto che è stata proprio la ragazza a scegliere le "modalità" del rapporto sessuale e ciò in virtù della sua compravata esperienza con numerosi altri partners.
Ciò non toglie, tuttavia, che ci sia spesso una certa "leggerezza" nei giudizi di stupro che nasce però sin dalla fonte (la legge).
In conclusione, anche se può benissimo non essere condivida a me la sentenza non appare così scandolosa come hanno voluto farci credere i media...
già questo è un motivo per censurare i cronisti
I cronisti sarebbero da censurare speso e volentieri prima ancora che abbiano il tempo ed il modo di mettere le mani su una notizia...se non sempre, almenouna buona parte delle volte sono riusciti a distorcere la realtà in modo osceno, e non dico solo in questo caso.
Penso che se noi lettori diventassimo più critici e ci informassimo di più e meglio, ci sarebbe una selezione naturale dei cronisti (o delle versioni date alle notizie).
hai così tanta fiducia nella sensibilità e nello spirito critico dei lettori? Ottimista!
Forse dovrei cominciare una nuova discussione, ma mi sembra che per tematica si leghi a quanto già espresso.
La notizia è arrivata da Vicenza con il telegiornale della sera: al marine condannato di aver violentato una nigeriana nei pressi della caserma Ederle sono state concesse le attenuanti (e di conseguenza ridotta la pena) perchè il poveretto era tornato dall'Iraq, di conseguenza era turbato e sotto stress.
La sentenza è stata emessa da un tribunale speciale americano, in quanto presentava come attori un militare (che avrebbe dovuto essere sottoposto a corte marziale) ed una civile straniera - gli organi competenti a Vicenza hanno rinunciato ad intervenire o a presentare appelli perchè "ritengono comunque adeguata la pena".
Ma il tribumale di vicenza poteva opporsi alla decisione o no?
il Tribunale di Vicenza aveva (ed avrebbe tuttora) la facoltà di chiamare in giudizio, processare e condannare il militare in quanto il reato è stato commesso su suolo italiano. Il tribunale americano in questione ha reclamato invece di essere responsabile in quanto il colpevole è un militare delle forze NATO della Ederle....ma allora non si capisce perchè si è celebrato un processo civile e non sia invece stata chiamata la corte marziale - forse perchè in questo modo si impone al tribunale di vicenza la scelta tra accettare una sentenza fatta e confezionata e l'avvio di una battaglia diplomatica?
Ultima variazione sul tema: protagonisti sempre una ragazzina di 14 anni non vergine ed il compagno della madre, che abusa di lei.
Sentenza: attenuanti concesse in quanto lo stupro è avvenuto in un ambiente degradato, cosa che influisce anche sul comportamento e sui parametri morali di chi perpetra l'atto....in pratica in un "ambiente degradato" è più facile che ci si senta istigati a stuprare ragazzine - che pare perdano laverginità più in fretta che altrove - o donne.
Cominciamo con le polemiche???
Qualcuno mi sa dare una definizione oggettiva di "ambiente degradato"? ma voglio una dfinizione accettabile per tutti, al di là di ogni ragionevaole dubbio o contestazione.
Forse potevo iniziare una nuova discussione, ma mi pare che si ricolleghi.
Secondo la notizia che legge qui sotto
http://canali.libero.it/affaritaliani//palermorape.html
due ragazze, una 18enne ed una 17enne, sono state picchiate e violentate da due coetanei loro conoscenti.
La stessa riportana da ADNKronos di Yahoo invece afferma che si è tentato di "un tentativo di stupro" e che le due ragazze "non hanno subito violenza, ma palpeggiamenti".
Adesso ci mettiamo pure a fare i distinguo di cattivo gusto...ma se non sbaglio significa che i due stupratori mancati (entrambi maggiorenni) non saranno condannati, perchè se on sbaglio non si può fare il processo alle intenzioni, anche quando e intenzioni sono MOLTO chiare. Le ragazze sono state comunque picchiate, sì o no?
Se le hanno picchiate o toccate contro la loro volontà sono comunque da processare ....