la ricordo bene...
perchè per togliere i jeans si fa fatica, ciò vuol dire che se li è abbassati lei, quindi forse non era del tutto "non consenziente", no?
perchè non esiste la possibilità che una abbia una paura tale da fare tutto quel che chiede il bastardo, ovviamente.. :D
un po' come dire che un cassiere che dà spontaneamente i soldi al rapinatore di turno sia consenziente nella rapina..
comunque appunto, da un eccesso all'altro: una punizione assurda per un ex che dà un bacio senza che lei lo voglia alle attenuanti per cose gravi come lo stupro VERO :(
Me la ricordavo anch'io... certo che di paradossi e di imbecilli completi non ci si sbarazzerà mai...
Come si dice...la madre dei deficienti è sempre incinta...
La giurisprudenza italiana farebbe sembrare agile e snella quella del romanzo "Il processo" di Kafka.
Mio umile parere: non credo che una persona che abbia subito uno stupro sia contenta di tale sentenza...
Visti i soliti commenti fatti sulla scorta di notizie incomplete ed imprecise, vi copio il testo della sentenza che ha fatto così tanto scalpore:
CASSAZIONE, SEZ. III PENALE - SENTENZA 26 marzo 2007, n.12425
violenza sessuale, nozione, bacio, libertà, violenza
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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 10 marzo 2006 la Corte d’appello di Venezia confermava quella resa in data 23 febbraio 2005 dal tribunale di Belluno, con la quale ... F. era stato ritenuto responsabile del delitto di cui all’articolo 609 bis Cp - ritenuta l’ipotesi lieve di cui all’ultimo comma - “perché, con violenza consistita nell’afferrarla per un braccio e nel vincere in tal modo la resistenza, costringeva F. A. a subire atti sessuali consistiti in un bacio sulla bocca” ed era stato condannato, in concorso di attenuanti generiche, alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre che al risarcimento dei danni in favore della F. – costituitasi parte civile - liquidati in euro 5.000.
Emergeva dalla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito, che avevano fondato il proprio convincimento di colpevolezza del prevenuto essenzialmente sul racconto della parte offesa, che la domenica del 18 maggio 2003, la F., contattata telefonicamente dall’imputato, suo ex ragazzo, decideva di incontrarlo sotto casa. In quell’occasione, il ... manifestava con insistenza alla giovane il desiderio di tornare insieme a lei. Al rifiuto della F., l’imputato iniziava ad agitarsi, scaraventando a terra una bicicletta ivi parcheggiata e prendendola poi a calci. Incurante del fatto che la ragazza, intimorita dal comportamento del ..., stesse piangendo e tremando, il giovane si avvicinava alla F. e, afferrandola per un braccio, la baciava sulla bocca. A seguito delle urla della ragazza, il prevenuto si allontanava.
Ritenevano i Giudici dei merito che il comportamento del ... si inserisse in un quadro di pressante insistenza nel tentare di riconquistare la F. e che l’esplosione di aggressività dell’imputato nel corso del colloquio del 18 maggio 2003 male si conciliasse con la sola volontà di recuperare il rapporto affettivo con la ex fidanzata. A tale proposito, la Corte d’appello di Venezia richiamava giurisprudenza di questa Corte in tema di atti sessuali rilevanti ai sensi dell’articolo 609 bis Cp, osservando come la condotta posta in essere dal prevenuto, in quanto violenta e diretta ad una zona comunque erogena, quale la bocca, avesse pienamente integrato la fattispecie in contestazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del ..., deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 609 bis Cp e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione. In particolare, osservava il ricorrente, la sentenza impugnata aveva solo apparentemente motivato il proprio convincimento in merito alla natura libidinosa del bacio che l’imputato aveva dato alla ragazza, senza per nulla considerare che la suddetta condotta, per poter essere correttamente inquadrata in una fattispecie penale (violenza sessuale) piuttosto che in un’altra (molestia o ingiuria), andava valutata alla luce dell’effettivo contesto oggettivo e soggettivo in cui era stata posta in essere. Nella fattispecie, si era trattato di un unico bacio, durato pochi secondi, dopo che la ragazza aveva manifestato la sua volontà di non riprendere la relazione sentimentale. Pertanto, la fattispecie andava inquadrata in altra ipotesi di reato, ma non poteva essere ritenuta espressione di una manifestazione erotica. Si chiedeva l’annullamento della sentenza.
Il ricorso va rigettato perché infondato.
Va ribadito in questa sede che, nella nozione di atti sessuali di cui all’articolo 609bis Cp, si devono includere non solo gli atti che involgono la sfera genitale, bensì tutti quelli che riguardano le zone erogene su persona non consenziente (cfr, ex multis, Cassazione, Sezione terza, 11 gennaio 2006, Beraldo; cfr. Sezione terza, 1 dicembre 2000, Gerardi). E’, infatti, pacifico che la condotta vietata dall’articolo 609 bis Cp ricomprende - se connotata da violenza -qualsiasi comportamento (addirittura anche se non esplicato attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo) che sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell’individuo attraverso il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Invero, il riferimento al sesso non deve limitarsi alle zone genitali, ma comprende anche quelle ritenute dalla scienza non solo medica, ma anche psicologica e sociologica, erogene, tali da essere sintomatiche di un istinto sessuale (cfr. Cassazione, Sezione terza, 1 dicembre 2001, Gerardi; cfr, Sezione terza, 66551/98, Di Francia). Pertanto, tra gli atti suscettibili di integrare il delitto in oggetto, va ricompreso anche il mero sfioramento con le labbra sul viso altrui per dare un bacio, allorché l’atto, per la sua rapidità ed insidiosità, sia tale da sovrastare e superare la contraria volontà del soggetto passivo.
Non può, dunque, sussistere alcun dubbio circa la ravvisabilità - nel caso di specie - del reato contestato, avendo i Giudici del merito accertato che l’attuale ricorrente afferrò la F. per un braccio e la baciò sulla bocca, dopo che la giovane gli aveva palesato la sua volontà di non riprendere il rapporto sentimentale.
Conclusivamente, dovendo ritenersi che la sentenza abbia fatto buon uso del principio di diritto sopra enunciato e non sia incorsa in vizi motivazionali, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
sinceramente non ci vedo proprio tutto questo "scandalo"...
anche dopo aver letto la sentenza, ritengo che la pena sia eccessiva.
Oppure, al contrario, che le pene per stupro siano davvero troppo lievi.
dico, ma ci rendiamo conto della differenza che c'è tra un bacio e un rapporto sessuale completo?
cioè, un bacio-un anno
uno stupro-4 anni?
visto quanto uno stupro fa male alla vittima, a questo punto se un bacio è un anno, lo stupro dovrebbero essere almeno 15, no?
il problema emerso nel topic era proprio questo, la sproporzione vista tra queste condanne.
Premesso che ogni processo è un caso a sè e che non esiste un reato di "stupro" ma di "violenza sessuale" (vedi art. 609-bis del cod. penale), ti informo che la pena edittale prevista va da 5 a 10 anni; essa può essere ridotta fino a 2/3 per i casi di minore gravità, oppure aumentata in presenza di circostanze aggravanti.
La sentenza tutela l'inviolabilità di una persona non consenziente e tale principio mi sembra giusto. La pena è stata determinata in base alla legge.
La sentenza tutela l'inviolabilità di una persona non consenziente e tale principio mi sembra giusto. La pena è stata determinata in base alla legge
Il che però non implica il trovarla equilibrata; personalmente, continuo a trovare esagerata l'entità della pena, commisurata sia all'atto in sé, sia all'equivalente della violenza "completa". Non dico che il principio sia sbagliato, è la pena a sembrarmi esagerata.
Ci sono stati però dei giudizi poco lusinghieri sulla magistratura che, imho, ha applicato correttamente la norma.
Domande tecniche: a tuo parere c'erano le basi per un'applicazione comunque corretta della norma, ma che portasse a una pena (detentiva e/o pecuniaria) inferiore? E, in caso di violenza "completa", è previsto qualcosa di determinato in termini di risarcimento?
Sei un po' distratto, caro :smack:
La norma fissa il minimo edittale in 5 anni, che può essere ridotto fino a 2/3, quindi, fino a due anni e tre mesi. In più sono state riconosciute le attenuanti generiche. Sul risarcimento è scritto anche in sentenza che la parte offesa si è costituita parte civile ottendo il riconoscimento di 5000 euro.
E se volete l'ennesima variante....sperando di non andare OT....questa arriva da "La Torre di Guardia" via LiberoBlog
"PERCHE' LE DONNE COMMETTONO PECCATO SE NON URLANO QUANDO VENGONO VIOLENTATE".La Torre di Guardia del 1° novembre 1964, pagina 671: "Tali precedenti scritturali si applicano ai cristiani, che devono ubbidire al comando: 'Fuggite la fornicazione'. (1 Cor. 6:18) Così se una donna cristiana non grida e non fa ogni sforzo per fuggire, sarà considerata come se avesse acconsentito all'oltraggio. La donna cristiana che vuole mantenersi pura e ubbidire ai comandamenti di Dio, quindi, se oggi si trova in questa situazione, dev'essere coraggiosa e seguire il suggerimento delle Scritture, e gridare. In effetti, questo consiglio è per il suo benessere; poiché, se cedesse ai desideri passionali dell'uomo, non solo commetterebbe fornicazione o adulterio, ma sarebbe colpita dal disonore."
Svegliatevi! del 22 luglio 1984, pagina 24 e 25 :"Lo stupratore le chiede [alla donna] di infrangere la legge di Dio commettendo fornicazione"
Lo stupratore chiede???? La donna infrange la legge di Dio????? Donne, non infrangete la legge di Dio anzi: "La donna minacciata di stupro dovrebbe ricordare che lo stupratore è un essere umano. Senza dubbio ci sono circostanze nella sua vita che lo hanno portato a comportarsi così ... la donna deve trattarlo in modo comprensivo, come un altro essere umano".
Poverino, è un essere umano. Donne, se mai verrete stuprate, ricordatevelo mentre quel poverino vi massacra: trattatelo in modo comprensivo mentre urlate e vi divincolate. Una sorella ci ricorda quale sarebbe stata la sua prospettiva se non l'avesse fatto:
"Se avessi ceduto e lui mi avesse violentata, alla fine sarei morta e non avrei avuto nessuna speranza d'essere risuscitata".
Mi viene un dubbio atroce....che i giudici della terza corte di cassazione siano testimoni di geova (il minuscolo non è un sbaglio, ma un indizio della mia considerazione)? Certo, le sentenze sui jeans, sullo "stupro meno grave se lei non è vergine", sulla monetizzazione pena-peccato, sembrano in linea con questo pensiero..
La norma fissa il minimo edittale in 5 anni, che può essere ridotto fino a 2/3, quindi, fino a due anni e tre mesi
Volevo chiedere se c'erano le basi, pur con una corretta applicazione della norma, per dare meno dell'anno e due mesi e dei cinquemila Euro ^_^
Sul risarcimento è scritto anche in sentenza che la parte offesa si è costituita parte civile ottendo il riconoscimento di 5000 euro
Ma, come detto, chiedevo «in caso di violenza "completa"»: non in questo caso, ma in un ipotetico stupro :wub:
La norma fissa il minimo edittale in 5 anni, che può essere ridotto fino a 2/3, quindi, fino a due anni e tre mesi
C'è qualcosa che non mi torna... la riduzione massima è di 2/3 (resta quindi un terzo) o a due terzi (quindi tolgo un terzo)? Poi, due terzi di cinque anni sono tre anni e quattro mesi, quindi resta un anno e otto mesi, no? I due anni e tre mesi da dove escono? :smack:
"Minimo edittale" cosa significa? :wub:
Volevo chiedere se c'erano le basi, pur con una corretta applicazione della norma, per dare meno dell'anno e due mesi e dei cinquemila Euro ^_^
teoricamente si. Nella pratica dipende dall'esistenza o meno di attenuanti specifiche e come vengono valutate dal giudice; in mancanza di queste si possono sempre applicare, discrezionalmente, le attenuanti generiche...
Ma, come detto, chiedevo «in caso di violenza "completa"»: non in questo caso, ma in un ipotetico stupro
ovviamente va fatta una valutazione - caso per caso - dell'entità dei diversi tipi di danni risarcibili. Va da se, che in base alla gravità della violenza sessuale subita dalla vittima, vanno quantificati i danni da risarcire. Sono valutazioni difficilmente realizzabili in astratto.
C'è qualcosa che non mi torna... la riduzione massima è di 2/3 (resta quindi un terzo) o a due terzi (quindi tolgo un terzo)? Poi, due terzi di cinque anni sono tre anni e quattro mesi, quindi resta un anno e otto mesi, no? I due anni e tre mesi da dove escono? ;)
si ho sbagliato io i calcoli ^_^ ridotta di 2/3 avrebbe dovuto essere 1 anno e sette mesi, ridotti poi ulteriormente per il riconoscimento delle attenuanti generiche...
"Minimo edittale" cosa significa? ^_^
significa il minimo di pena _previsto dalla legge_ ^_^