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Droga e parlamento
M di Mornon
creato il 11 ottobre 2006

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A
Aggo
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Aggo
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Inviato il 12 ottobre 2006 21:56

Perchè tanto stupore per le droghe quando permettiamo che ci siano pregiudicati in parlamento (anche per mafia)? Vi ricordo che un pregiudicato non può fare il bidello, ma può fare il politico...

 

E dove l'hai letta una cosa del genere? a me francamente che ogni cittadino che perde l'elettorato attivo, perde inevitabilmente anche quello passivo >_>

 

Qui c'è una lista dei parlamentari pregiudicati

http://www.beppegrillo.it/documenti/onorevoli_wanted.pdf

Questi sono quelli definitivi, mancano i prescritti e quelli con processi in corso...

 

Un pregiudicato non può fare il bidello, il vigile, il pompiere, e tante altre cose di dipendenza statale.


L
Lyga Stark
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Lyga Stark
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Inviato il 13 ottobre 2006 1:34

Vedendo poi certe cose che succedono in parlamento, stupisce che il 68% rimanente non si droghi.

Alcuni si fanno, altri ci fanno, altri ci sono.

 

Terribilmente vero Xay, terribilmente vero... >_>

 

Perfino qui, tra i barrieristi; sarebbe interessante un sondaggio anonimo e sincero tra di noi, per vedere quanta schifezza simile c'è - per me la droga è schifezza, punto.

 

Mai fumato nemmeno una sigaretta (nemmeno un tiro nella mia vita!).

Ad amor del vero quando ero in Olanda ho mangiato la Spice Cake, e non ho problemi a dirlo. A mio avviso tra una persona con il vizio del fumo, ed una persona che prova la spice una volta nella vita, senza provarne più il bisogno in un secondo momento, il tossicodipendente è il primo, c'è poco da fare...

:unsure:

 

fa invece discutere questa cosa: proposta casini: test antidroga

Così come l'ha proposta Casini (esami obbligatori e pubblicazione degli stessi) sarebbe una proposta di legge in pesante puzzo di anticostituzionalità. Diverso è il caso di esami su richiesta del parlamentare stesso e relativa liberatoria per la pubblicazione dei dati; sono un parlamentare che non si droga? Decido IO di sottopormi al test, per poi poter dire agli elettori "Io sono uno di quelli che non si droga".

 

Ultimo commento: probabilmente tra i parlamentari "beccati" ci sono anche quelli che, in aula, lanciano fulmini e saette contro qualsiasi ipotesi di liberalizzazione. Francamente un'ipotesi del genere mi fa letteralmente rivoltare lo stomaco.


D
Drogon
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Drogon
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D

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Inviato il 13 ottobre 2006 11:04

 

Mai fumato nemmeno una sigaretta (nemmeno un tiro nella mia vita!).

 

 

mi aggiungo a quelli che non hanno mai fumato in vita loro, ne ho mai provato alcuna

cosa simile....

d'altronde io sono asmatico, se mi mettessi a fumare sarebbe un dramma, e poi io tutti

quei soldi da spendere in sigarette mica ce li ho >_> :unsure: :figo: ^_^ !

ciao ^_^


L
Lord Lupo
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Lord Lupo
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Inviato il 13 ottobre 2006 19:49

Qui c'è una lista dei parlamentari pregiudicati

http://www.beppegrillo.it/documenti/onorevoli_wanted.pdf

Questi sono quelli definitivi, mancano i prescritti e quelli con processi in corso...

 

Un pregiudicato non può fare il bidello, il vigile, il pompiere, e tante altre cose di dipendenza statale.

 

scusate per l'OT, sarò breve:

mi sono informato un pò, anche se non in maniera approfonditissima ed ho trovato questo:

Disposizioni comuni

 

I – Disposizioni comuni alle elezioni delle due Camere

1. Elettorato attivo e passivo

1.1. Elettorato attivo

Votano per l’elezione delle due Camere1 i cittadini italiani che siano in

possesso del diritto di elettorato attivo e che abbiano raggiunto i seguenti

requisiti anagrafici: la maggiore età (diciotto anni) per l’elezione dei deputati

(Costituzione, art. 48, primo comma; D.P.R. 223/67, art. 1); il compimento

del 25° anno di età per l’elezione dei senatori (Costituzione, art.

58, primo comma; D.Lgs. 533/1993, art. 13, comma 1).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità

civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità

morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, terzo comma).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell’elettorato attivo

(D.P.R. 223/1967, art. 2).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione

personali2, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza

personali detentive3 oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno

in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice

penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto

il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate

in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della

privazione del diritto di elettorato attivo.

1 L’art. 4, co. 1, del D.P.R. 361/1957, nel testo modificato dalla L. 270/2005, riprende la dizione

costituzionale secondo cui il voto, oltre che un diritto, è un “dovere civico”.

2 Sono misure di prevenzione personali (L. 1423/56, art. 3):

la sorveglianza speciale;

il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quello di residenza o di dimora

abituale, o in una o più province;

l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3 Sono misure di sicurezza personali detentive:

l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro (c.p. artt. 216, 217, 218);

il ricovero in una casa di cura e di custodia (c.p. artt. 219, 220, 221);

il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (c.p. art. 222);

il ricovero in un riformatorio giudiziario (c.p. artt. 223, 224, 225, 226, 227).

 

Disposizioni comuni

1.2. Elettorato passivo

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani

che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente

il 25° e il 40° anno di età (Costituzione, art. 56, terzo comma

e art. 58, secondo comma).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza

l’estinzione del diritto di elettorato passivo*.

* Si ricorda che, per le elezioni regionali ed amministrative, l’art. 15 della legge 55/1990 e l’art.

58 del D.Lgs. 267/2000 prevedono alcune cause di incandidabilità.

Non possono infatti presentare la propria candidatura per le elezioni regionali, provinciali,

comunali e circoscrizionali, né rivestire la carica di presidente della giunta regionale, assessore

e consigliere regionale, presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere

provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente

e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei

consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente

delle aziende speciali e delle istituzioni strumentali degli enti locali, presidente e componente

degli organi delle comunità montane, coloro che hanno riportato una condanna definitiva per

uno dei seguenti delitti:

associazione di tipo mafioso o associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;

delitto concernente l’importazione, l’esportazione, la produzione, la vendita di armi; delitto

di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a tali reati;

peculato, malversazione a danno dello Stato, concussione, corruzione per un atto

d’ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari,

corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;

delitti, diversi da quelli di cui al punto precedente, commessi con abuso dei poteri o con

violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio per i quali

sia stata comminata definitivamente la pena della reclusione non inferiore a sei mesi;

delitti non colposi per i quali sai stata inflitta una pena della reclusione non inferiore a due

anni.

Le medesime condizioni di non candidabilità sussistono anche per coloro nei confronti dei

quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto

indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso.

L'eventuale elezione di coloro che si trovano nelle condizioni descritte è nulla. L'organo che

ha convalidato l'elezione è tenuto a revocarla non appena viene a conoscenza della loro esistenza.

 

Quindi, un Parlamentare (e solo lui!) condannato con sentenza definitiva non può candidarsi ma non è costretto a dimettersi se durante il proprio mandato veine condannato definitivamente. >_>


S
Ser Loras Tyrell
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Ser Loras Tyrell
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Inviato il 14 ottobre 2006 11:58

Vedendo poi certe cose che succedono in parlamento, stupisce che il 68% rimanente non si droghi.

Alcuni si fanno, altri ci fanno, altri ci sono.

 

Lol,quotone :huh:


L
L'Estraneo
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L'Estraneo
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Inviato il 15 ottobre 2006 16:18

Alcuni si fanno, altri ci fanno, altri ci sono.

 

 

e qui la verità è :huh: innegabile!

 

 

 

liberalizzino le droghe e si autodistruggano fegato e neuroni in parlamento, dubito si noterà la differenza.. qualche amorevole assenza molto..molto prolungata non sarebbe poi cosi POCO gradita

 

:trooper:


M
Mornon
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Inviato il 16 ottobre 2006 21:16 Autore
http://www.ansa.it/main/collezioni/maincol...6_1163394.html: che dire, piú o meno come in Italia...

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Lady Lyanna
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Lady Lyanna
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Inviato il 16 ottobre 2006 21:38

http://www.ansa.it/main/collezioni/maincol...6_1163394.html: che dire, piú o meno come in Italia...

 

Avevo letto anch'io questa notizia.

Svezia: non paga il canone e si dimette da ministro.

Italia: mafioso, corruttore, truffatore ai danni dello stato, evasore fiscale, vari processi in atto, buone possibilità di fare il presidente del consiglio. :D


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