Studiando Privato, un mio collega mi ha posto una domanda circa il possesso vale titolo, cui credo di aver dato risposta, ma, non essendo sicuro delle mie conclusioni, gradirei avere anche il parere dei saggi giurisperiti della Barriera.
Poniamo la situazione in cui A ha acquisito in mala fede il possesso del bene mobile X e B ha acquistato in buona fede da A il possesso di X.
A questo punto, in base alla regola del possesso vale titolo, B è a tutti gli effetti proprietario di X.
Ma se A dovesse riacquistare X da B (legittimato a disporne), A diventerebbe possessore di buona o di mala fede?
La mia conclusione è che diventerebbe possessore di mala fede perchè, anche se pienamente consapevole che B, in quanto nuovo proprietario di X, è legittimato ad alienare tale bene, è altresì cosciente della provenienza originaria di X. E comunque, anche ammettendo che il tutto sia legittimo in accordo con l'esigenza di certezza del diritto, venendo meno la funzione sociale (tutela dell'interesse generale) della regola del possesso vale titolo, non si tratterebbe di negozio in frode alla legge?
Ulteriore interrogativo: poniamo che X sia una cosa determinata, quindi un bene infungibile, che C aveva lasciato in comodato ad A; stando a quanto detto prima, se C dovesse accorgersi della situazione, potrebbe ancora domandare la riconsegna di X in forza dell'art. 2930 c.c.? Oppure non sarebbe più possibile in quanto, in seguito al passaggio di proprietà a B in virtù del possesso vale titolo, A ha acquistato legittimamente la proprietà di X? Fermo restando che in questo caso ad A spetterebbe comunque l'obbligo di risarcire C del danno subito con la perdita di X.
Ma vi fate le canne, anziché godervi la vita universitaria?=D
Comunque la regola del possesso uguale titolo vale solo nei confronti dell'attuale detentore del bene.
Quindi, per A che è l'attuale detentore, ed è in mala fede, non si applica.
Mi pare.
Per A non penso al possesso vale titolo ma direttamente alla proprietà: se A compra da B (che, in base al possesso vale titolo, può disporre liberamente di X), A viene immesso interamente e legittimamente nel possesso e nella proprietà di X, quindi niente possesso vale titolo.
Rimane sempre il fatto che A si era appropriato del bene illegalmente.
Seguimi in questo ragionamento; da premettere che anziché indicare i soggetti in A, B e C userò i termini, assai poco tecnici ma molto più semplici da capire, di "truffatore", "truffato" e "acquirente bonaccione".
Nel caso del "possesso uguale titolo", il Truffato che voglia riottenere il bene deve rivolgersi non a tutti gli acquirenti che si sono succeduti, ma all'ultimo (precisazione importante), e toccherà a quest'ultimo provare di esser stato un Acquirente Bonaccione.
Nel caso in cui l'ultimo acquirente è anche il Truffatore iniziale, per sua stessa definizione non potrà certo essere lui un Acquirente Bonaccione, perciò il bene andrebbe restituito al Truffato.
Fermo restando che le due vendite del bene tra Truffatore e Bonaccione restano valide. Quindi il Truffatore non potrà nemmeno agire in giudizio nei confronti dell'Acquirente Bonaccione per farsi restituire i soldi della vendita.
P.S. no, non temete...una volta laureato cesserò di esprimermi con questi termini... =p
allora, vediamo come rispondere...
la regola, è importante, vale SOLO per il possessore di buona fede. facciamo l'esempio di tizio, che abbia acquisito in mala fede il possesso di un quadro da caio. tizio ha il possesso, ma qst, se caio dimostra la mala fede, non vale titolo.
circa il quesito posto all'inizio, poniamo che semprono abbia acquisito da tizio, stavolta in buona fede, il possesso del bene, ovviamente non la proprietà. in qst caso caio, originario proprietario del bene, non potrà ripetere il bene stesso a sempronio, in quanto qst ultimo è possessore in buona fede, e qui possesso di buona fede vale titolo.
poniamo che tizio, successivamente, compri tale bene da sempronio. tizio, in qst caso, diventerebbe propietario, a meno che caio non dimostri la mala fede nel possesso iniziale di tizio. in qst caso diventa più spinoso, perchè cmq c'è sempronio che, in buona fede, ha acquistato il possesso, ed in buona fede ha venduto. se non ricordo male si risolve con l'annullamento della compravendita, per cui tizio, in mala fede, non è il proprietario. però il prezzo pagato rimane a sempronio, venditore in buona fede, a titolo di risarcimento. e il bene può tornare a caio. oppre viceversa, bene a sempronio, che ne diventa proprietario e può rivenderlo, e soldi a caio.